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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17199 del 02/07/2018 (Rv. 649834 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Litisconsorzio necessario - Termine per l’integrazione del contraddittorio - Natura perentoria - Inosservanza - Conseguenze - Adempimento parziale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2018-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649834-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

Tra gli eredi di una delle parti deceduta nel corso del giudizio di primo grado sussiste un litisconsorzio necessario, con conseguente configurazione, in fase di gravame, di un'ipotesi di causa inscindibile, sicché il termine di notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio, fissato ex art. 331 c.p.c., è da considerarsi perentorio, e la sua inosservanza, che sussiste anche in caso di inadempimento parziale, è rilevabile d'ufficio, per ragioni di ordine pubblico processuale, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)