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Sez. U, Sentenza n. 5661 del 29/10/1982 (Rv. 423431 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - PETITUM SOSTANZIALE - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DIPENDENTE DI ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - RICHIESTA DI COMPENSO PER PRESTAZIONI CHE SI ASSUMANO EFFETTUATE A TITOLO DI OPERA PROFESSIONALE - NON RICONDUCIBILITÀ DELLE PRESTAZIONI STESSE AD UN RAPPORTO PROFESSIONALE AUTONOMO RISPETTO AL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423431-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - PETITUM SOSTANZIALE - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DIPENDENTE DI ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - RICHIESTA DI COMPENSO PER PRESTAZIONI CHE SI ASSUMANO EFFETTUATE A TITOLO DI OPERA PROFESSIONALE - NON RICONDUCIBILITÀ DELLE PRESTAZIONI STESSE AD UN RAPPORTO PROFESSIONALE AUTONOMO RISPETTO AL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*

L'indagine sulla giurisdizione va condotta, secondo il criterio del cosiddetto "petitum" sostanziale, non limitandosi alle enunciazioni ed indicazioni dell'attore, ma verificando l'effettiva consistenza della posizione soggettiva prospettata o del rapporto dedotto in giudizio, anche in base alle contestazioni del convenuto ed agli Atti acquisiti al processo. Pertanto, la domanda proposta dal dipendente di un ente pubblico non economico (nella specie, associazione nazionale per il controllo della combustione) diretta a conseguire il compenso per prestazioni che si assumano effettuate a titolo di opera professionale, resta devoluta alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, ove risulti, secondo il suddetto criterio, che quelle prestazioni rientrino nei compiti del dipendente stesso, e non siano riconducibili ad un rapporto professionale, autonomo rispetto al rapporto di pubblico impiego. (V 5636/81, mass n 416346).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2230, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)