Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 304 del 1992
Massime (2)
Massima n. 18424
- Provincia autonoma di bolzano
- Edilizia residenziale pubblica
- Decreto di rilascio per occupazione senza titolo
- Previsione, in norma di legge provinciale, di ricorso innanzi al pretore del mandamento in cui è sito l'alloggio
- Violazione del principio di riserva statale in materia di giurisdizione
- Questione già decisa
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - v. S. n. 505/1991.
Norme impugnate
- art. 46 legge provinciale Bolzano 20 agosto 1972, n. 15
- art. 5 legge provinciale Bolzano 23 maggio 1977, n. 13
Parametri
- art. 108, comma 1, Cost.
Massima n. 18425
- Provincia autonoma di bolzano
- Edilizia residenziale pubblica
- Decreto di rilascio per occupazione senza titolo
- Previsione, in norma di legge provinciale, di ricorso innanzi al pretore del mandamento in cui è sito l'alloggio
- Denunciata violazione del principio di riserva statale in materia di giurisdizione
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione per essere la norma impugnata non più applicabile, in quanto di mero rinvio ad altra già dichiarata costituzionalmente illegittima. - v., nello stesso senso, O. nn. 115/1988 e 841/1988.
Norme impugnate
- art. 12, comma 2, legge provinciale Bolzano 23 maggio 1977, n. 13
Parametri
- art. 108, comma 1, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 12, secondo comma, della legge della Provincia di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13 (Norme per assicurare la disponibilità da parte del proprietario e la funzione sociale per l'edilizia residenziale) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 dal Pretore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Ribul Alfier Serafina e I.P.E.A.A., iscritta al n. 9 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1992;
2) ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 dal Pretore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Lucchi Moreno e I.P.E.A.A., iscritta al n. 10 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
punto 1
Ritenuto che nel corso di due distinti giudizi di opposizione al provvedimento di rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica popolare per mancata occupazione, il Pretore di Bolzano, con ordinanze in data 17 ottobre 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, secondo comma, della legge provinciale di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13, e 46, terz'ultimo comma, della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 (come sostituito dall'art. 5 della citata legge n. 13 del 1977), per contrasto con l'art. 108, primo comma, della Costituzione;
che, ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate, prevedendo che, contro il provvedimento di rilascio, l'interessato può proporre ricorso al pretore del luogo nel cui mandamento è situato l'alloggio, violerebbero il principio della riserva di legge statale in materia giurisdizionale, di cui all'invocato parametro costituzionale;
che non si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato.
punto 2
Considerato che i giudizi debbono essere riuniti per l'identità delle questioni sollevate;
che con sentenza n. 505 del 1991 la Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, terz'ultimo comma, della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, onde la relativa questione appare manifestamente inammissibile;
che l'altra disposizione impugnata risulta invece inapplicabile in quanto rinvia esclusivamente alla prima, ormai espunta dall'ordinamento: ne consegue la manifesta inammissibilità anche di questa impugnativa (ordd. nn. 115 e 841 del 1988);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, secondo comma, legge della Provincia di Bolzano 23 maggio 1977 n. 13 (Norme per assicurare la disponibilità da parte del proprietario e la funzione sociale dell'edilizia residenziale) e 46, terz'ultimo comma, legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972 n. 15 (Legge di riforma dell'edilizia abitativa), sollevate in riferimento all'art. 108, primo comma, della Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze