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Sez. 3, Sentenza n. 871 del 18/03/1968 (Rv. 332191 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - ELEMENTO SOGGETTIVO - NOZIONE - MANCANZA - COLPEVOLEZZA- ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332191-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - ELEMENTO SOGGETTIVO - NOZIONE - MANCANZA - COLPEVOLEZZA- ESCLUSIONE.*

L'inadempimento deve essere valutato non soltanto in ordine all'elemento obbiettivo in cui si concreta la violazione contrattuale, ma anche in ordine all'elemento subbiettivo, che qualifica la stessa violazione, e consiste nella effettiva volonta del debitore di sottrarsi ingiustamente alla prestazione. Pertanto, qualora ricorrano circostanze obbiettivamente e soggettivamente apprezzabili, tali da far escludere - anche in relazione al comportamento conforme tenuto dalle parti nello svolgimento del rapporto - il sussistere di tale elemento qualificante la condotta dell'obbligato, l'inadempimento non puo ritenersi colpevole.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)