Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 223 del 1992
Massime (1)
Massima n. 18262
- Previdenza e assistenza sociale
- Pensioni INPS
- Benefici in favore degli ex combattenti
- Riconoscimento della maggiorazione (per il periodo 1 gennaio 1985
- 31 Dicembre 1988) ai soli titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1988
- Denunciata ingiustificata disparità di trattamento
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1991 dal Pretore di Ancona nel procedimento civile vertente tra Ferroni Nazzareno e l'I.N.P.S., iscritta al n. 649 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visti l'atto di costituzione di Ferroni Nazzareno nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra Nazzareno Ferroni e l'I.N.P.S., il Pretore di Ancona, con ordinanza del 17 maggio 1991 (r.o. n. 649/91), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140, nella parte in cui - letto in connessione con l'art. 6 della successiva legge n. 544 del 1988 - prevede che il beneficio accordato agli ex-combattenti spetti per il periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1988 ai soli titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1968 e non anche a quelli (come il ricorrente nel giudizio a quo) titolari di pensione con decorrenza anteriore a tale ultima data;
che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;
che nel giudizio si è costituito Nazzareno Ferroni aderendo alle argomentazioni svolte dal Giudice rimettente;
punto 2
Considerato che questioni sostanzialmente identiche alla presente sono state dichiarate infondate con sentenza n. 101 del 1990 e manifestamente infondate con ordinanze nn. 414 e 501 del 1990, 28 e 127 del 1991;
che pertanto la questione, non essendo stati prospettati argomenti nuovi, deve ritenersi manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Ancona con ordinanza del 17 maggio 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze