Sez. L, Ordinanza n. 697 del 13/01/2026 (Rv. 677401-01)
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici di medicina generale - Organizzazione del servizio di continuità assistenziale delle Aziende sanitarie - Art. 6 dell’Accordo integrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia - Interpretazione - Condivisione delle modifiche con le organizzazioni sindacali - Sufficienza - Necessità di raggiungere un accordo - Esclusione.
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
In tema di organizzazione del servizio di continuità assistenziale delle Aziende sanitarie, l'art. 6, ultimo comma, dell'Accordo Integrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia, attuativo dell'Accordo collettivo nazionale del 2009 per i Medici di Medicina Generale, nella parte in cui prevede che "diverse modalità organizzative del servizio possono essere previste in modo condiviso con le organizzazioni sindacali, da regolamento aziendale e/o accordo integrativo aziendale", va inteso nel senso che dette modifiche, una volta partecipate in sede sindacale, possono essere attuate unilateralmente dall'Azienda sanitaria, non potendosi subordinare l'operatività del servizio ad accordi sindacali che possono non essere raggiunti.
Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 12/12/2019 num. 22 art. 16, Contr. Coll. 29/07/2009
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)