Ordinamento della professione di giornalista
Testo in vigore al
Art. 8 Reclamo contro le operazioni elettorali
1. Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell'albo puo' proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'Ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione.
2. Quando il reclamo investa l'elezione di tutto il Consiglio e sia accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalita' che saranno indicate nel Regolamento, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla.
Art. 9 Cariche del Consiglio
1. Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Ove il presidente sia iscritto nell'elenco dei professionisti, il vicepresidente deve essere scelto tra i pubblicisti, e reciprocamente.
Art. 10 Attribuzioni del presidente
1. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine; convoca e presiede l'assemblea degli iscritti, ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente ordinamento.
2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.
3. Se il presidente e il vicepresidente siano assenti o impediti, ne fa le veci il membro piu' anziano per iscrizione nell'albo, e, nel caso di pari anzianita', il piu' anziano per eta'.
Art. 11 Attribuzioni del Consiglio
1. Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:
a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;
b) vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attivita' diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
c) cura la tenuta dell'albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
d) adotta i provvedimenti disciplinari;
e) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine, e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;
g) dispone la convocazione dell'assemblea;
h) fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 20, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per la iscrizione nell'albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati;
i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.
Art. 12 Collegio dei revisori dei conti
1. Ogni Ordine ha un Collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti.
2. Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio riferendone all'assemblea.
3. L'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio elegge, con le modalita' stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il Collegio dei revisori dei conti, scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ricoprano o che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di consigliere.
4. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 13 Assemblea per l'approvazione dei conti
1. L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.
Art. 14 Assemblea straordinaria
1. Il presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo precedente, convoca l'assemblea ogni volta che lo deliberi il Consiglio di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti nell'albo dell'Ordine.
2. Tale convocazione deve essere fatta non oltre dieci giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.
Art. 15 Norme comuni per le assemblee
1. Il presidente e il segretario del Consiglio dell'Ordine assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea. In caso di impedimento del presidente si applica il disposto dell'articolo 10; in caso di impedimento del segretario, la assemblea provvede alla nomina di un proprio segretario.
2. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
3. Per le assemblee previste dai due articoli precedenti si applica per quant'altro il disposto dell'articolo 4.
Capo II. Del consiglio nazionale dell'ordine
Art. 16 Consiglio nazionale: composizione
1. E' istituito, con sede presso il Ministero di grazia e giustizia, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
2. Il Consiglio nazionale e' composto in ragione di due professionisti e un pubblicista per ogni Ordine regionale o interregionale, iscritti nei rispettivi elenchi.
3. Gli Ordini regionali o interregionali che hanno piu' di 500 professionisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 500 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 500 superiore alla meta'.
4. Conformemente, gli Ordini regionali o interregionali che hanno piu' di 1.000 pubblicisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 1.000 pubblicisti eccedenti tale numero o frazione di 1.000 superiore alla meta'.
5. L'elezione avviene a norma degli articoli 3 e seguenti, in quanto applicabili.
6. Le assemblee devono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica.
7. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto puo' proporre reclamo al Consiglio nazionale, nel termine di 10 giorni dalla proclamazione. In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale stesso fissa un termine, non superiore a 30 giorni, perche' da parte dell'assemblea regionale o interregionale interessata sia provveduto al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla.
Art. 17 Durata in carica del Consiglio nazionale Sostituzioni
1. I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine restano in carica tre anni, e possono essere rieletti.
2. Si applicano al Consiglio nazionale le norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 7.
Art. 18 Incompatibilita'
1. Non si puo' far parte contemporaneamente di un Consiglio regionale o interregionale e del Consiglio nazionale.
2. Il componente di un Consiglio regionale o interregionale che venga nominato membro del Consiglio nazionale, si intende decaduto, ove non rinunzi alla nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del Consiglio regionale o interregionale.
Art. 19 Cariche
1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.
2. Elegge inoltre nel proprio seno un Comitato esecutivo, composto da sei professionisti e tre pubblicisti, tra gli stessi sono compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.
3. Designa pure tre giornalisti perche' esercitino le funzioni di revisore dei conti.
4. Il presidente deve essere scelto tra gli iscritti nello elenco dei professionisti, il vicepresidente tra gli iscritti nell'elenco dei pubblicisti, i revisori di conti tra gli iscritti che non ricoprano o non abbiano ricoperto nell'ultimo triennio la carica di consigliere presso gli Ordini o presso il Consiglio nazionale.
Art. 20 Attribuzioni del Consiglio
1. Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:
a) da' parere, quando ne sia richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di giornalista;
b) coordina e promuove le attivita' culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;
c) da' parere sullo scioglimento dei Consigli regionali o interregionali ai sensi del successivo articolo 24;
d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'albo e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revisori;
e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia;
f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;
g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti.
Art. 21 Attribuzioni al Comitato esecutivo
1. Il Comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio e collabora con il presidente nella gestione ordinaria dell'Ordine. Adotta, altresi', in caso di assoluta urgenza, le delibere di competenza del Consiglio stesso escluse quelle previste nelle lettere a), d) ed e) dell'articolo 20, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione, da convocarsi in ogni caso non oltre un mese.
Art. 22 Attribuzioni del presidente
1. Il presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, da' disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio e del Comitato esecutivo stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme.
2. In caso di sua assenza od impedimento, si applicano le disposizioni dell'articolo 10, secondo e terzo comma.
Capo III. Disposizioni comuni
Art. 23 Riunioni dei Consigli e del Comitato esecutivo
1. Per la validita' delle sedute di un Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio nazionale dell'Ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto del presidente.
2. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, rimane in carica il Consiglio uscente.
3. Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo.
Art. 24 Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia
1. Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui Consigli dell'Ordine.
2. Egli puo', con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un Consiglio regionale o interregionale, che non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto alla elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato all'osservanza, degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.
3. Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendo tra i giornalisti professionisti, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.
Art. 25 Ineleggibilita'
1. Non sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 9 e 19 i pubblicisti iscritti anche ad altri albi professionali o che siano funzionari dello Stato.
Titolo II. Dell'albo professionale
Capo I. Dell'iscrizione negli elenchi
Art. 26 Albo: istituzione
1. Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale e' istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio.
2. L'albo e' ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altro dei pubblicisti.
3. I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma.
Art. 27 Albo: contenuto
1. L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonche' la data di iscrizione e il titolo in base al quale e' avvenuta. L'albo e' compilato secondo l'ordine di anzianita' di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.
2. L'anzianita' e' determinata dalla data di iscrizione nell'albo.
3. A ciascun iscritto nell'albo e' rilasciata la tessera.
Art. 28 Elenchi speciali
1. All'albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei giornalisti di nazionalita' straniera, e di coloro che, pur non esercitando l'attivita' di giornalista, assumano la qualifica di direttori responsabili di periodici o rivista a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici.
2. Quando si controverta sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente, su ricorso dell'interessato, il Consiglio nazionale dell'Ordine.