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Sez. U, Sentenza n. 3987 del 16/12/1968 (Rv. 337563 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPERAZIONI ELETTORALI E DI CALCOLO DEI VOTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE- DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLE NORME ATTRIBUTIVE DI FUNZIONI GIURISDIZIONALI AI CONSIGLI COMUNALI ALLA GPA E AI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI - GIURISDIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO.*
Stato
decisa il 1968-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337563-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPERAZIONI ELETTORALI E DI CALCOLO DEI VOTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE- DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLE NORME ATTRIBUTIVE DI FUNZIONI GIURISDIZIONALI AI CONSIGLI COMUNALI ALLA GPA E AI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI - GIURISDIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO.*

A norma della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, in tema di operazioni elettorali amministrative e di calcolo dei voti non si ha un diritto soggettivo, ma un interesse legittimo conseguentemente va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, spettando la cognizione di tali controversie ai tribunali amministrativi. Per quanto attiene alla individuazione del giudice amministrativo competente, deve precisarsi che, a seguito delle sentenze n. 95 del 27 dicembre 1965 n. 30 del 22 marzo 1967 e n. 49 del 27 maggio 1968 della Corte costituzionale - con le quali e stata dichiarata l'illegittimita delle norme che attribuivano funzioni giurisdizionali, in materia di contenzioso elettorale, rispettivamente ai consigli comunali e provinciali, alla gpa in Sede giurisdizionale ed alle Sezioni dei tribunali amministrativi- per la conseguente carenza di organi espressamente investiti di funzione giurisdizionale nelle controversie elettorali attinenti alla regolarita delle operazioni di voto, la giurisdizione spetta, per tale materia, al consiglio di stato, giudice naturale ed ordinario degli interessi legittimi, ai sensi degli artt. 103 della Costituzione e 26 del tu 24 giugno 1924 n 1054. (V. N. 1375-67, mass. N. 327980).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Legge 26/01/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)