Sez. L, Sentenza n. 1069 del 14/02/1990 (Rv. 465323 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - INDENNITÀ VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - INDENNITÀ PREMIO SERVIZIO - INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE - COMPUTABILITÀ - CONDIZIONI - QUOTA DELLA INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO RELATIVA AL PERIODO DI ANZIANITÀ CONVENZIONALE CORRELATA AI BENEFICI COMBATTENTISTICI - ESTENSIONE.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - INDENNITÀ VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - INDENNITÀ PREMIO SERVIZIO - INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE - COMPUTABILITÀ - CONDIZIONI - QUOTA DELLA INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO RELATIVA AL PERIODO DI ANZIANITÀ CONVENZIONALE CORRELATA AI BENEFICI COMBATTENTISTICI - ESTENSIONE.*
Ai sensi della legge 7 luglio 1980 n. 299 (di conversione del d.l. 7 maggio 1980 n. 153) - la quale (art. 3) ha esteso ai dipendenti degli enti locali la disciplina già dettata per gli statali dall'art. 22 della legge 3 giugno 1975 n. 160 (il quale aveva stabilito l'assoggettabilità dell'indennità integrativa speciale a contribuzione previdenziale ed assistenziale a decorrere dall'1 gennaio 1974) - l'indennità integrativa speciale è computabile nella base di calcolo dell'indennità premio di servizio per gli iscritti all'i.N.A.D.e.L., sempreché essa sia stata sottoposta a contribuzione dalla detta data dell'1 gennaio 1974. Tale principio è applicabile anche alla quota dell'indennità premio di servizio relativa al periodo di anzianità convenzionale correlata ai benefici combattentistici, perché il rinvio, contenuto nell'art. 4 della legge n. 336 del 1970, all'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759 (norme sul trattamento previdenziale dei dipendenti statali) non esclude che la retribuzione contributiva, sulla cui base va liquidata l'indennità, sia da determinarsi attraverso le norme dei singoli ordinamenti che regolano le specifiche spettanze di fine rapporto (nella specie, art. 11 della legge n. 152 del 1968, come modificato ed integrato dalla citata legge n. 299 del 1980). (Conf 3189/86, mass n 446192; (Conf 3184/86, mass n 446176).*
Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 11 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 22 CORTE COST., Decreto Legge 07/05/1980 num. 153 CORTE COST., Legge 07/07/1980 num. 299 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)