Sez. L, Sentenza n. 14624 del 28/12/1999 (Rv. 532558 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE | Lavoratore invalido assunto ai sensi della legge n.482 del 1968 - Recupero della capacità di lavoro - Mancata conferma dell'assegno di invalidità - Legittimità - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE
La mancata conferma dell'assegno di invalidità in favore del lavoratore invalido può conseguire anche ad un recupero della capacità lavorativa di quest'ultimo, derivante da un proficuo e non usurante riadattamento al lavoro che consenta al medesimo di svolgere, con continuità e senza danno, un'attività lavorativa confacente alle sue attitudini, tenuto conto che l'invalido può sempre chiedere (ex art. 20, comma terzo, legge 2 aprile 1968 n.482) di essere adibito a mansioni compatibili con il suo stato di salute e non usuranti. Ne consegue che l'assunzione di un invalido ai sensi della legge n.482 del 1968, pur non costituendo di per sè la prova della recuperata capacità di lavoro, rende legittima la mancata conferma dell'assegno di invalidità, ove si escluda la anormalità, la discontinuità ed il carattere usurante della prestazione; mentre, viceversa, non può ritenersi accertato il diritto all'assegno di invalidità per il solo fatto che l'invalido si trovi a svolgere momentaneamente un'attività ritenuta usurante.
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)