Sez. 4, Sentenza n. 16842 del 09/11/1990 Ud. (dep. 21/12/1990) Rv. 186076 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE - INVESTIMENTO DI PEDONE - ASCRIVIBILITÀ DEL SINISTRO A SUA COLPA ESCLUSIVA - CONDIZIONI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE - INVESTIMENTO DI PEDONE - ASCRIVIBILITÀ DEL SINISTRO A SUA COLPA ESCLUSIVA - CONDIZIONI.*
Nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la sua morte, è necessario che il conducente del veicolo investitore si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo Obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso. Occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente. (V mass n 182632, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Strada art. 101, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 101, Cod. Strada art. 102, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102, Cod. Strada art. 134, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 134
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)