Sez. 4, Sentenza n. 9750 del 19/10/1984 Ud. (dep. 08/11/1984) Rv. 166558 - 01
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - ESTREMI.*
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - ESTREMI.*
La Determinazione della provvisionale, in Sede penale, ha carattere meramente delibativo e può farsi in base a giudizio presuntivo senza che sia richiesta per essa una motivazione circostanziata; detta valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito in quanto pronuncia provvisoria, incensurabile in Cassazione, che non acquista efficacia di giudicato in Sede di giudizio sulla liquidazione del danno ed è sottratta alle regole sancite dall'art. 278 cod. proc. civ., secondo cui la provvisionale deve essere contenuta nei limiti della quantità per la quale il giudice ritiene già raggiunta la prova.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)