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Sez. L - , Sentenza n. 11185 del 23/04/2019 (Rv. 653742 - 02)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE | Provvidenze - Presupposti - Permanenza dello stato invalidante - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653742-02

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE

Ai fini del diritto alle provvidenze previdenziali, la natura permanente della riduzione della capacità di lavoro non si identifica con la definitività e immutabilità dello stato invalidante, ma richiede che esso sia connaturato alla malattia in atto, o alle terapie che si rendono necessarie in ragione della stessa, per una proiezione di durata incerta e indeterminata, non prevedibile "ex ante", o che comunque sia connotato da una certa perduranza significativa nel tempo, sì da determinare una reale situazione di bisogno. (Nella specie, è stato escluso il diritto all'assegno di invalidità perché la patologia da cui era affetto il ricorrente - leucemia mieloide - e gli effetti collaterali della terapia somministrata erano in fase di remissione, tanto da determinare un'invalidità solo temporanea).

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)