Sez. 6, Sentenza n. 8620 del 01/03/1996 Ud. (dep. 24/09/1996) Rv. 205802 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO | Bidello di scuola elementare che svolga mansioni meramente materiali e non sussidiarie a quelle dei pubblici ufficiali operanti nella scuola stessa - Qualifica di pubblico ufficiale o di pubblico impiegato - Esclusione - Fattispecie in tema di reato di oltraggio.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, il bidello di una scuola elementare - che non abbia altre mansioni oltre quelle di pulizia dei locali della scuola e della loro custodia, che sono mansioni meramente materiali e non sussidiarie a quelle dei pubblici ufficiali operanti nella scuola stessa - non riveste la qualifica di pubblico ufficiale: trattasi, invero, di soggetto che non è neppure pubblico impiegato, bensì ausiliario ex art. 2 d.P.R. 31 maggio 1974 n. 420. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, in relazione ad espressione offensiva rivolta ad una bidella di una scuola elementare, ha escluso la configurabilità del contestato reato di oltraggio ed ha ritenuto che il fatto dovesse essere qualificato come ingiuria).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 341 CORTE COST., Cod. Pen. art. 344 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)