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Sez. 2, Sentenza n. 1588 del 09/02/1993 (Rv. 480806 - 01)

Procedimento civile - Interruzione del processo - Perdita della capacità processuale di una delle parti | Dichiarazione di fallimento di una parte avvenuta dopo la sua costituzione in giudizio - Automatica interruzione del processo - Esclusione - Dichiarazione del procuratore della parte fallita o notifica dell'evento interruttivo alle altre parti - Necessità.
Stato
decisa il 1993-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480806-01

Procedimento civile - Interruzione del processo - Perdita della capacità processuale di una delle parti

La dichiarazione di fallimento di una parte avvenuta dopo la sua costituzione in giudizio, non determina l'automatica interruzione del processo, non esistendo in materia fallimentare alcuna disposizione che deroghi al principio sancito dall'art. 300 cod. proc. civ., secondo cui l'interruzione del processo a seguito della perdita della capacità della parte costituita si verifica soltanto quando il procuratore della parte stessa dichiari in udienza o notifichi alle altre parti l'evento interruttivo. In difetto di tale dichiarazione o notificazione, la sentenza pronunciata nei confronti del fallito non è "inutiliter data", perché il terzo, che non è tenuto a partecipare alla procedura fallimentare, può avere interesse a coltivare il giudizio per ottenere una sentenza che non è radicalmente nulla, ma è soltanto inopponibile al fallimento e che può produrre i suoi effetti nei confronti del fallito che abbia riacquistato la sua capacità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 120, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)