Sez. 4, Sentenza n. 41198 del 09/07/2024 Ud. (dep. 11/11/2024) Rv. 287220-01
PROVE - IN GENERE | Dichiarazioni rese da persona sentita ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., invece che come testimone - Omessa pronuncia della formula di impegno ex art. 497, comma 2, cod. proc. pen. - Conseguenze.
PROVE - IN GENERE
In tema di prove, sono utilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona sentita con le forme di cui all'art. 210 cod. proc. pen. che avrebbe dovuto essere, invece, escussa come testimone, posto che l'omessa osservanza delle formalità di cui all'art. 497, comma 2, cod. proc. pen. integra una nullità relativa che deve essere dedotta dalla parte che vi assiste prima che l'esame abbia inizio, non versandosi in ipotesi di prova assunta in violazione di un divieto stabilito dalla legge.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 497 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)