Sez. 2, Sentenza n. 1479 del 22/04/1977 (Rv. 385189 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO - ERRONEA INDICAZIONE DI UNA PARTE DEFUNTA ANZICHE DEI SUOI EREDI NONOSTANTE L'AVVENUTA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO NEI CONFRONTI DI QUESTI ULTIMI - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - PROCEDIMENTO DI CORREZIONE - APPLICABILITA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO - ERRONEA INDICAZIONE DI UNA PARTE DEFUNTA ANZICHE DEI SUOI EREDI NONOSTANTE L'AVVENUTA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO NEI CONFRONTI DI QUESTI ULTIMI - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - PROCEDIMENTO DI CORREZIONE - APPLICABILITA.*
L'erronea intestazione della sentenza, che risulti emessa nei confronti di una parte defunta, nonostante la riassunzione del processo nei confronti dei suoi eredi, non da luogo a nullita, bensi a mera irregolarita formale suscettibile di correzione con la procedura di cui agli artt 287 e 288 cod proc civ, qualora dalla narrativa dei fatti, dalla motivazione e dallo stesso dispositivo risulti che la sentenza e stata emessa nei confronti di coloro che, per successione universale, erano le effettive parti in causa. (Conf 1472/76, mass n 380202).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)