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Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale

Testo in vigore al

Art. 295 Circostanze aggravanti del contrabbando

1. Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, e' punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

2. Per gli stessi delitti, alla multa e' aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

  1. a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

  2. b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o piu' persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

  3. c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

  4. d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione e' stata costituita.

Art. 296 Recidiva nel contrabbando

1. Colui, che dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, e' punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino ad un anno.

2. Se il recidivo in un delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione comminata nella precedente disposizione e' aumentata dalla meta' a due terzi.

3. Quando non occorrono le circostanze prevedute in questo articolo, la recidiva nel contrabbando e' regolata dal codice penale.

Art. 297 Contrabbando abituale

1. E' dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta condanna per delitto di contrabbando, dopo essere stato condannato per tre contrabbandi preveduti dal presente testo unico o da altra legge fiscale, commessi entro dieci anni e non contestualmente e relativi a violazioni per le quali i diritti sottratti o che si tentava di sottrarre non siano inferiori complessivamente a lire cinquantamila.

Art. 298 Contrabbando professionale

1. Chi, dopo avere riportato quattro condanne per delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale, riporta condanna per un altro delitto di contrabbando, e' dichiarato delinquente professionale in contrabbando, qualora, avuto riguardo alla condotta ed al genere di vita del colpevole ed alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133 del codice penale, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

Art. 300 Delle misure di sicurezza personali non detentive. Liberta' vigilata

1. Quando per il delitto di contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore ad un anno, e' sempre ordinata la sottoposizione del condannato alla liberta' vigilata.

2. Ad assicurare l'esecuzione di tale misura concorre la guardia di finanza.

Art. 301 Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca

1. Nei casi di contrabbando e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adatti allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacita' di carico o l'autonomia in difformita' delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

4. Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non puo' essere ripetuta e i mezzi esecutati vengono acquisiti al patrimonio dello Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale.

Art. 301-bis Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando

1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le
imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili seguestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando possono essere affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che abbiano proceduto al sequestro e che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia anticontrabbando; se vi ostano esigenze processuali, l'autorita' giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.

2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

3. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, all'organo di polizia che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 1, ovvero, in assenza di uso, che ha svolto le operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando a seguito delle quali e' stato emesso il provvedimento definitivo di confisca.

4. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del relativo Ministero con vincolo di destinazione per l'acquisto di mezzi di trasporto, strumenti ed attrezzature per l'attivita' di polizia giudiziaria anticontrabbando della forza di polizia di cui al comma 1.

Capo II. Contravvenzioni ed illeciti amministrativi

Art. 302 Differenze tra il carico ed il manifesto

1. Qualora si accertino differenze tra il numero dei colli e quello indicato nel manifesto del carico e, nei casi preveduti dagli articoli 107 e 108, nel manifesto di partenza, il capitano della nave o il comandante dell'aeromobile e' punito, per ogni collo non annotato, con l'ammenda non minore dell'ammontare dei diritti di confine e non maggiore del quadruplo di essi.

2. Agli effetti della precedente disposizione, se i colli in eccedenza hanno le stesse marche e cifre numeriche di altri colli indicati nel manifesto, si considerano come non annotati quelli soggetti a diritti maggiori.

3. Per ogni collo segnato nel manifesto e non trovato, e per le merci alla rinfusa, quando si accertano, rispetto al manifesto, eccedenze superiori al dieci per cento o deficienze superiori al cinque per cento, la pena e' dell'ammenda da lire mille a lire dodicimila.

Art. 303 Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana

1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualita', alla quantita' ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra Dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante e' punito con l'ammenda da lire ottocento a duemila.

2. La precedente disposizione non si applica:

  1. a) quando nei casi previsti dall'articolo 57, lettera d), pur essendo errata la denominazione della tariffa, e' stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti;

  2. b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, e' uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;

  3. c) quando le differenze in piu' o in meno nella quantita' o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualita' delle merci dichiarate.

3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo lo accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza supera il cinque per cento, l'ammenda, qualora il fatto non costituisca piu' grave reato, e' applicata in misura non minore dell'intero ammontare della differenza stessa e non maggiore del decuplo di essa. Tuttavia, se tale differenza dipende da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione ovvero e' dovuta ad inesatta indicazione del valore, sempreche' il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento del valore stesso, si applica, in luogo dell'ammenda, la pena pecuniaria non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza stessa.

Art. 304 Differenze rispetto alla dichiarazione per esportazione di merci con restituzione di diritti

1. Qualora si riscontrino differenze di qualita' e di quantita' tra le merci destinate all'esportazione e la dichiarazione presentata per ottenere la restituzione dei diritti, il dichiarante e' punito con l'ammenda non minore della somma che indebitamente si sarebbe - restituita e non maggiore del decuplo di essa, sempre quando il fatto non costituisca reato di contrabbando.

2. Tuttavia, se l'inesattezza della dichiarazione dipende da errori di calcolo o di trascrizione commessi in buona fede, si applica, in luogo dell'ammenda, la pena pecuniaria non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della somma anzidetta.

3. Le precedenti disposizioni non si applicano quando la differenza fra i diritti di cui e' stata chiesta la restituzione secondo la dichiarazione e quelli effettivamente da restituire secondo l'accertamento non supera il cinque per cento.

Art. 305 Mancato scarico della bolletta di cauzione. Differenze di quantita'

1. Qualora le merci spedite da una dogana all'altra con bolletta di cauzione non vengano presentate alla dogana di destinazione, lo speditore e' soggetto alla pena dell'ammenda dal decimo allo intero ammontare dei diritti di confine.

2. Se, invece, all'arrivo delle merci alla Dogana di destinazione si trova una quantita' maggiore o minore di quella indicata nella bolletta di cauzione, lo speditore e' soggetto alla pena dell'ammenda non inferiore al decimo e non superiore alla intera differenza dei diritti di confine.

3. Le pene stabilite nelle precedenti disposizioni si applicano altresi' quando si tratti di merci in esenzione da accertamento comunque trasportate, nel qual caso l'importo dei diritti di confine sara' calcolato nella misura fissata nell'art. 143, secondo comma.

Art. 306 Differenze di qualita' rispetto alla bolletta di cauzione

1. Qualora alla dogana di destinazione si riscontri differenza di qualita' tra le merci arrivate e quelle indicate nella bolletta di cauzione, lo speditore e' soggetto alla pena dell'ammenda da un minimo di una volta ad un massimo di tre volte l'ammontare dei diritti di confine dovuti sulle merci indicate nella bolletta stessa e non rispondenti alle qualita' accertate dalla dogana di partenza.

2. Qualora si tratti di merci destinate al transito, ed alla dogana di uscita in luogo di quelle descritte nella bolletta di cauzione se ne trovino altre soggette a dazio di esportazione, oltre alla sanzione stabilita nel precedente comma si applica l'ammenda non minore dell'ammontare del dazio di esportazione dovuto sulle merci trovate e non superiore al triplo del dazio stesso.

Art. 307 Pene per l'alterazione dei colli spediti con bolletta di cauzione in esenzione da visita

1. Qualora alla dogana di destinazione si trovi che i colli spediti in esenzione da accertamento sono stati alterati per modo che ne sia derivata una differenza di quantita', la pena stabilita nell'articolo 305 e' aumentata in misura non minore di lire cinquecento e non maggiore di lire seimila per ogni collo alterato.

Art. 308 Differenze nelle merci depositate nei magazzini doganali privati

1. Qualora nella verificazione delle merci immesse in magazzini doganali di proprieta' privata si trovi una differenza nella qualita', ovvero vi sia una eccedenza di quantita' che superi il due per cento, il concessionario del magazzino e' punito con l'ammenda non minore della meta' e non maggiore del triplo dei diritti di confine dovuti sulla merce di qualita' diversa o sull'eccedenza che e' stata riscontrata.

2. Se vi e' una deficienza superiore al due per cento oltre il calo riconosciuto, si applica la pena dell'ammenda nella misura stabilita nel comma precedente, calcolata sull'intera differenza, senza tener conto di detto calo.

3. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali, se la differenza di quantita' in piu' o in meno supera il venti per cento, il concessionario e' obbligato a sdoganare immediatamente tutte le merci registrate a suo nome. Nel caso in cui, precedentemente, sia stata accertata a suo carico, in magazzino da lui gestito, altra differenza di quantita' egualmente superiore al venti per cento, ancorche' relativa a merci di diversa qualita', egli e' altresi' privato della concessione del deposito per la durata di un anno.

4. Se si trovano mancanti colli annotati sui registri, la pena dell'ammenda e' non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti sui colli mancanti. Se non si conosce il peso dei colli mancanti, questo e' calcolato in base alla media di quelli della stessa specie costituenti la parte depositata.

5. Se i fatti previsti nelle precedenti disposizioni costituiscono reato di contrabbando, si applicano le pene stabilite per questo reato.

Art. 309 Differenze riscontrate nei magazzini di temporanea custodia

1. Quando nei magazzini di temporanea custodia gestiti da enti od imprese autorizzati si riscontrano le differenze di quantita' e di qualita' di cui al terzo e quarto comma dell'art. 98, il gestore e' punito con la pena pecuniaria non minore della meta' e non maggiore del triplo dei diritti relativi alle merci mancanti o eccedenti, salvo che non ricorrano, a carico del gestore stesso o di altri soggetti, gli estremi del reato di contrabbando.

Art. 310 Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla temporanea importazione od esportazione

1. Qualora si riscontrino differenze di qualita' o di quantita' fra la dichiarazione e le merci destinate all'importazione temporanea, si applica l'ammenda non minore dell'intero ammontare dei diritti di confine dovuti per le merci trovate di qualita' diversa dalla dichiarata e per le quantita' eccedenti o mancanti, e non maggiore del decuplo di esso. Se si accertano deficienze su merci destinate ad essere riesportate in prodotti soggetti a dazio di uscita, sara' compreso nel computo dell'ammenda anche tale dazio, commisurato sui prodotti corrispondenti alle quantita' mancanti rispetto alla dichiarazione.

2. Per le differenze di qualita' o di quantita' fra la dichiarazione e le merci destinate alla esportazione temporanea, si applica l'ammenda non minore dell'intera differenza fra i diritti di entrata che sarebbero dovuti alla reimportazione delle merci secondo la dichiarazione e quelli che sarebbero dovuti secondo l'accertamento, se le merci da reimportare fossero estere, e non maggiore del decuplo della differenza stessa. Se si accertano differenza su merci soggette a dazio di uscita, sara' compreso nel computo dell'ammenda anche tale dazio, commisurato sulle differenze accertate rispetto alla dichiarazione.

3. L'ammenda non si applica quando la differenza di quantita' non supera il cinque per cento.

Art. 311 Differenze di qualita' nella riesportazione a scarico di temporanea importazione

1. Se le merci presentate per la riesportazione si trovano tutte od in parte diverse da quelle che avrebbero dovuto essere riesportate, si applica l'ammenda non minore del doppio ne' maggiore del decuplo dei diritti dovuti sulle merci importate temporaneamente in luogo delle quali ne sono presentate altre.

2. Se le merci presentate per la riesportazione in sostituzione di quelle importate temporaneamente sono soggette a diritti di uscita, si applica inoltre l'ammenda non minore del doppio, ne' maggiore del decuplo dei diritti dovuti per la esportazione delle merci medesime.

Art. 312 Differenze di qualita' nella reimportazione a scarico di temporanea esportazione

1. Se le merci presentate per la reimportazione si trovano tutte od in parte diverse da quelle che avrebbero dovuto essere reimportate, si applica l'ammenda non minore del doppio, ne' maggiore del decuplo dei diritti dovuti sulle merci trovate di qualita' diversa.

2. Se le merci esportate temporaneamente in luogo delle quali ne sono presentate altre per la reimportazione, erano, soggette a diritti di uscita, si applica inoltre l'ammenda non minore del doppio ne' maggiore del decuplo dei diritti dovuti per la esportazione delle merci medesime.

Art. 313 Differenze di quantita' rispetto alla dichiarazione per riesportazione e per reimportazione

1. Se in confronto con la dichiarazione per riesportazione si trovano differenze di quantita' che superino il cinque per cento, si applica l'ammenda non minore dell'intero ammontare, ne' maggiore del decuplo dei diritti di entrata dovuti sulle merci mancanti o di quelli di uscita dovuti sulle merci eccedenti.

2. Se in confronto con la dichiarazione per reimportazione si trovano differenze di quantita' che superino il cinque per cento, si applica l'ammenda non minore dell'intero ammontare, ne' maggiore del decuplo dei diritti di entrata dovuti sulle merci eccedenti o di quelli di uscita dovuti sulle merci mancanti.

Art. 314 Errori commessi in buona fede nella compilazione delle dichiarazioni relative a merci in temporanea importazione od esportazione

1. Nei casi previsti negli articoli 310 e 313 si applica, in luogo dell'ammenda, la pena pecuniaria non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza dei diritti di confine se l'inesattezza della dichiarazione dipende da errori di calcolo o di trascrizione commessi in buona fede, fermo restando l'esonero da sanzioni per le differenze di quantita' che non superano il cinque per cento.