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Sez. 1, Sentenza n. 2157 del 12/05/1986 Cc. (dep. 08/08/1986) Rv. 173497 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - RIGETTO DELLA ISTANZA - MOTIVAZIONE - DICHIARAZIONE DEI COSIDDETTI "PENTITI" - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1986-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173497-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - RIGETTO DELLA ISTANZA - MOTIVAZIONE - DICHIARAZIONE DEI COSIDDETTI "PENTITI" - CRITERI DI VALUTAZIONE.*

In tema di motivazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di scarcerazione per Mancanza di indizi, la valutazione delle dichiarazioni dei cosiddetti "pentiti" deve essere compiuta sotto il duplice profilo dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca. Il primo apprezzamento non può prescindere da una penetrante analisi della personalità dell'autore delle dichiarazioni accusatorie e da un accurato esame delle spinte psicologiche che hanno indotto il pentito a collaborare con gli organi dello stato. Sotto il secondo profilo le dichiarazioni debbono essere in qualche modo articolate onde consentire il controllo attraverso il riferimento a fatti obiettivamente accertabili. (Conf mass n 172508).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)