Sez. 3, Sentenza n. 834 del 18/01/2006 (Rv. 587264 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE | Persona trasportata proprietaria di uno degli autoveicoli coinvolti - Azione di danno nei confronti dell'assicuratore del veicolo antagonista - Presunzione di colpa - Applicabilità - Conseguenze in ordine all'onere della prova.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE
La presunzione di colpa prevista dall'articolo 2054 del codice civile si applica anche in favore delle persone trasportate che legittimamente possono proporre azione diretta di risarcimento contro la compagnia assicuratrice del veicolo antagonista della vettura su cui erano trasportati. Nel caso in cui, come nella fattispecie, il trasportato sia anche il proprietario dell'autovettura su cui viaggiava, a lui si applica la presunzione di concorso di colpa previsto dall'articolo 2054, secondo comma, presunzione che può essere superata solo fornendo la prova liberatoria consistente nella dimostrazione che il conducente del mezzo su cui viaggiava il danneggiato-proprietario si era uniformato alle norme sulla circolazione stradale e a quelle di comune prudenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)