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Sez. 1, Ordinanza n. 467 del 29/01/1971 Cc. (dep. 03/07/1971) Rv. 118700 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE DEL PM - OBBLIGO DI NOTIFICA ALL'IMPUTATO - APPLICABILITA NEL PROCESSO DI PREVENZIONE.*
Stato
decisa il 1971-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118700-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE DEL PM - OBBLIGO DI NOTIFICA ALL'IMPUTATO - APPLICABILITA NEL PROCESSO DI PREVENZIONE.*

Il disposto dell'art 199 bis cod proc pen, che prescrive a pena di inammissibilita la notificazione all'imputato dell'impugnazione proposta dal PM, mirando a tutelare i diritti di difesa dello imputato, deve avere applicazione anche nel processo relativo alle misure di prevenzione, nel quale il diffidato viene a trovarsi nella stessa posizione dell'imputato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 199 bis CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)