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Sez. 5, Sentenza n. 13465 del 27/07/2012 (Rv. 623503 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Terre e rocce da scavo derivanti da attività svolte fino al 2004 e già in atto al 30 novembre 2003 - Disciplina applicabile ai fini della qualificazione come rifiuto - Disciplina di cui all'art. 8, comma primo, lett. f-bis, del d.lgs. n. 22 del 1997, come autenticamente interpretato dall'art. 1 della legge n. 443 del 2001 - Compatibilità con il diritto comunitario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623503-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

L'applicabilità alle terre e rocce da scavo del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall'art. 3, commi 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dipende dalla qualifica di tali materiali come rifiuti a norma della disciplina applicabile "ratione temporis". Ne consegue che per le terre e rocce da scavo derivanti da attività svolte fino al 2004 e già in atto al 30 novembre 2003 la nozione di rifiuto è determinata a norma dell'art. 8, comma primo, lett. f-bis, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come autenticamente interpretato dall'art. 1, commi 17, 18 e 19, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il quale esclude da tale ambito i precisati materiali, ove gli stessi, in particolare, siano destinati all'effettivo utilizzo "per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati" anche nelle forme della "destinazione a differenti cicli di produzione industriale, ivi incluso il riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito", se autorizzata dalla competente autorità amministrativa, poiché le successive modifiche introdotte all'art. 1 citato dall'art. 23 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, a norma dell'art. 23 octies del d.l. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, si applicano ai lavori in corso al 30 novembre 2003 a decorrere dal 31 dicembre 2004. Né il ricorso a tale disposizione si pone in contrasto con la disciplina comunitaria in materia di smaltimento dei rifiuti, come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia del 18 dicembre 2007 nella causa C-263/05, la quale ha ritenuto che la Repubblica italiana è venuta meno ai suoi obblighi di attuazione delle direttive "nella misura in cui le disposizioni controverse hanno escluso dall'ambito di applicazione della disciplina nazionale sui rifiuti le terre e rocce da scavo destinate all'effettivo riutilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati", poiché il tributo di cui alla legge n. 549 del 1995 è semplicemente raccordato al fenomeno dello smaltimento dei rifiuti, essendo il fatto generatore dell'imposta determinato dal deposito in discarica dei rifiuti, ma non è minutamente coordinato, né è necessariamente condizionato, nelle conclusioni e negli effetti, dalla disciplina ambientale, dovendo riconoscersi piena discrezionalità in capo al legislatore nazionale in ordine alla regolamentazione degli incombenti necessari ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'obbligazione tributaria generata con il deposito in discarica di materiale astrattamente idoneo alla qualifica di rifiuto.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 24 CORTE COST., Legge 21/12/2001 num. 443 art. 1 com. 17 CORTE COST., Legge 21/12/2001 num. 443 art. 1 com. 18 CORTE COST., Legge 21/12/2001 num. 443 art. 1 com. 19 CORTE COST., Legge 31/10/2003 num. 306 art. 23, Legge 27/02/2004 num. 47, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 8 com. 1, Decreto Legge 24/12/2003 num. 355 art. 23 octies, Direttive del Consiglio CEE 15/07/1975 num. 442, Direttive del Consiglio CEE 18/03/1991 num. 156, Direttive del Consiglio CEE 26/04/1999 num. 31 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)