Norme di attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, concernente modificazioni al codice di procedura penale
Testo in vigore al
Art. 8
1. La restituzione in termine ha per effetto la rinnovazione degli atti compiuti dopo il termine restituito.
2. Se la restituzione e' concessa dal giudice di primo grado, per decadenza verificatasi nell'istruzione, il giudice stesso provvede alla rinnovazione degli atti.
3. La medesima disposizione si applica, se la restituzione e' concessa dal giudice di appello per decadenza verificatasi nel giudizio di primo grado o nell'istruzione.
Art. 9
1. La sottoscrizione dei motivi di impugnazione, trasmessi con il mezzo di raccomandata a termini del terzo capoverso dell'art. 201, puo' essere autenticata anche dal segretario del consiglio dell'ordine degli avvocati, presso il quale il difensore e' iscritto.
Art. 10
1. Il termine per ricorrere per cassazione contro il mandato o l'ordine di cattura o di arresto decorre dal giorno della consegna o della notificazione della copia del mandato o dell'ordine.
Art. 11
1. Si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli 550 e 551 del codice di procedura penale se, in seguito al ricorso proposto a norma dell'art. 263-bis dello stesso codice, la cassazione annulla l'ordine o il mandato di cattura o di arresto.
Art. 12
1. Nel caso indicato nell'art. 42 del codice di procedura penale, il giudice o il pubblico ministero, nel trasmettere gli atti all'autorita' competente, ha l'obbligo o la facolta' di emettere mandato ovvero ordine di arresto, quando la legge obbliga o autorizza il giudice competente a emettere mandato di cattura.
Art. 13
1. Il richiamo all'art. 131, contenuto nella prima parte dell'art. 128 e nel terzo capoverso dell'art. 431 del codice di procedura penale, s'intende fatto all'art. 130 dello stesso codice.
Art. 14
1. Nella prima parte dell'art. 187 del codice di procedura penale alle parole "salvo quanto e' disposto nella prima parte dell'art. 522" sono sostituite le parole "salvo quanto e' disposto nella prima parte e nel primo capoverso dell'art. 522".
Art. 15
1. Il richiamo all'art. 280 del codice di procedura penale contenuto nell'ultimo capoverso dell'art. 282, si intende fatto all'art. 281 dello stesso codice.
Art. 16
1. Il richiamo all'art. 382 del codice di procedura penale, contenuto negli articoli 421 e 482 dello stesso codice, vale anche per quanto concerne la facolta' di impugnazione concessa al querelante.
Art. 17
1. Nel capoverso dell'art. 465 del codice di procedura penale alle parole "salvo che il proscioglimento sia stato pronunciato in giudizio per non aver commesso il fatto" sono sostituite le parole "salvo che il proscioglimento sia stato pronunciato in giudizio per non avere commesso il fatto o perche' il fatto non sussiste".
Art. 18
1. Quando nelle leggi e nei decreti sono richiamati istituti o disposizioni del codice di procedura penale il richiamo s'intende fatto alle corrispondenti disposizioni modificate dalla legge 18 giugno 1955, n. 517.
Art. 19
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 ottobre 1955
GRONCHI
SEGNI - MORO
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 91. - CARLOMAGNO