Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 583 del 1987
Massime (2)
Massima n. 3853
- Locazione
- Immobili ad uso diverso dall'abitazione
- Recesso del locatore
- Avviamento commerciale
- Indennità
- Misura
- Riferimento al canone corrente di mercato
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Nel regime transitorio delle locazioni, il riferimento al canone di mercato per la determinazione della misura dell'indennità di avviamento in ipotesi di recesso motivato da necessità diverse da quella abitativa, trova la sua giustificazione nella conservazione delle imprese e nella creazione di remore atte ad impedire il proliferare delle domande di rilascio. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 42, commi secondo e terzo, Cost., della questione di legittimità costituzionale - già dichiarata non fondata in sent. n. 300/1983 - dell'art. 69, comma settimo, testo previgente alle leggi n. 118 del 1985 e n. 15 del 1987, e dell'art. 35, L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui commisurano l'indennità per la perdita dell'avviamento al canone corrente di mercato anziché all'ultimo canone corrisposto).
Norme impugnate
- art. 35 legge 27 luglio 1978, n. 392
- art. 69, comma 7, legge 27 luglio 1978, n. 392
- legge 5 aprile 1985, n. 118
- legge 6 febbraio 1987, n. 15
Parametri
- art. 3, comma 1, Cost.
Massima n. 3854
- Locazione
- Immobili ad uso diverso dall'abitazione
- Recesso del locatore
- Avviamento commerciale
- Indennità
- Possibilità per il locatore di provare l'inesistenza di nesso causale tra locazione ed avviamento
- Esclusione
- Assenza di vantaggi per il locatore
- Obbligo di corrispondere l'indennità
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Posto che l'avviamento inerisce all'immobile locato e che la relativa indennità riveste contenuto riparatorio rispetto al danno subito dal conduttore, non sono influenti le cause che, al di fuori del godimento dell'immobile, abbiano concorso a determinare l'avviamento stesso ed è irrilevante la prova dell'inesistenza di nesso eziologico fra quest'ultimo e la pregressa locazione. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 69, comma settimo, e 35, L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui - in asserito contrasto con l'art. 24, comma primo, Cost. - impongono il pagamento dell'indennità senza consentire al locatore di provare giudizialmente l'inesistenza di nesso causale tra locazione ed avviamento; e dell'art. 69, comma settimo, in relazione all'art. 73, L. n. 392 cit., nella parte in cui - in asserito contrasto con l'art. 3 Cost. - obbliga il locatore a corrispondere l'indennità anche nel caso in cui egli non tragga vantaggio alcuno dalla perdita di avviamento commerciale del conduttore). - v. S. n. 36/1980 e n. 128/1983.
Norme impugnate
- art. 69, comma 7, legge 27 luglio 1978, n. 392
- art. 35 legge 27 luglio 1978, n. 392
- art. 73 legge 27 luglio 1978, n. 392
Parametri
- art. 3 Cost.
- art. 24, comma 1, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 69, settimo comma, e 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), in relazione all'art. 73 della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 31 marzo 1979, n. 93 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione"), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 marzo 1983 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Callegari Elisa ed altra e Lacchini Roberto, iscritta al n. 885 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 22 marzo 1986 dal Pretore di Piazza Armerina nel procedimento civile vertente tra Marino Angelo e Costa Giuseppe, iscritta al n. 374 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, 1ª Serie speciale, dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza emessa il 12 marzo 1983, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 69, comma settimo, e 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), nella parte in cui impongono in ogni caso il pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento, commisurando la stessa al canone corrente di mercato anziché a quello ultimo corrisposto, a prescindere dall'effettiva esistenza di un reale valore di avviamento, precludendo altresì al locatore la possibilità di provare giudizialmente l'inesistenza di un nesso causale tra locazione ed avviamento commerciale;
punto 2
Ritenuto che il Pretore di Piazza Armerina, con ordinanza emessa il 22 marzo 1986, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, settimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, in relazione all'art. 73 della stessa legge, come modificato dalla legge 31 marzo 1979, n. 93, nella parte in cui obbliga il locatore a corrispondere l'indennità di avviamento anche nell'ipotesi in cui egli non tragga vantaggio alcuno dalla perdita dell'avviamento commerciale del conduttore;
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in entrambi i giudizi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso nel senso della manifesta infondatezza delle questioni richiamando la sentenza 5 ottobre 1983, n. 300;
punto 3
Considerato che le ordinanze denunciano le medesime norme nel testo previgente alle modificazioni rispettivamente introdotte dalle leggi 5 aprile 1985, n. 118, e 6 febbraio 1987, n. 15, individuando profili di illegittimità analoghi o coincidenti ed i relativi giudizi possono perciò essere riuniti;
che la Corte ha già escluso che le norme denunziate violino gli artt. 3 e 42 della Costituzione, in particolare rilevando come il riferimento al canone di mercato per la determinazione della misura dell'indennità per l'avviamento, in caso di recesso da contratti in regime transitorio motivato da necessità diverse da quella abitativa, trovi la sua giustificazione nella conservazione delle imprese e nella creazione di remore atte ad impedire il proliferare delle domande di rilascio (cfr. sent. 5 ottobre 1983, n. 300);
che, circa i citati punti di contrasto, non si rinvengono nelle ordinanze di rimessione argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati;
che dall'affermata inerenza dell'avviamento all'immobile locato (sent. 20 marzo 1980, n. 36) e dal contenuto riparatorio che l'indennità in argomento riveste rispetto al danno subito dal conduttore (sent. 21 aprile 1983, n. 128), consegue logicamente l'ininfluenza di cause che, al di fuori del godimento dell'immobile, abbiano concorso a determinare l'avviamento;
che pertanto risulta irrilevante la prova contraria circa il nesso eziologico tra pregressa locazione ed avviamento, viceversa collegati del tutto razionalmente dal sistema normativo;
che quindi anche la questione concernente l'asserita violazione dell'art. 24, primo comma, della Costituzione è manifestamente infondata;
punto 4
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate:
a) le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 69, comma settimo (nel testo previgente alle leggi 5 aprile 1985, n. 118, e 6 febbraio 1987, n. 15) e 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe;
b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, settimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), in relazione all'art. 73 della stessa legge (come modificato dalla legge 31 marzo 1979, n. 93), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Piazza Armerina con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze