Sez. 3, Sentenza n. 17395 del 08/08/2007 (Rv. 598661 - 01)
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Direttore responsabile del giornale - Responsabilità per articoli diffamotori - Condizioni - Individuazione - Affiancamento del direttore al direttore responsabile - Sua responsabilità - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)
In tema di azione di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la responsabilità colposa del direttore del giornale, fondata sulla sua posizione di preminenza che si estrinseca nell'obbligo di controllo e nella facoltà di sostituzione, sussiste se egli ometta il controllo nell'ambito dei poteri volti ad impedire la commissione di fatti diffamatori. Tuttavia, anche se l'interpretazione dell'art. 57 cod. pen. e della normativa sulla stampa (legge n. 47 del 1948, art. 3) fa ritenere che vi debba essere coincidenza fra la funzione di direttore o vice direttore responsabile e quella di controllo, il direttore che si affianca al direttore responsabile senza sostituirlo o assumerne la funzione non è responsabile per i danni dipendenti dalla pubblicazione di articoli diffamatori, non essendo titolare di quei poteri di controllo e di sostituzione ai quali la legge collega la fattispecie risarcitoria del direttore responsabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 57 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 art. 11 CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 art. 12 CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)