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Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale

Testo in vigore al

Titolo I. Circoscrizioni amministrative, autorita' governative, ed organi di controllo sugli enti locali.

Art. 19

1. Il prefetto rappresenta il potere esecutivo nella provincia.

2. Esercita, le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti e promuove, ove occorra, il regolamento di attribuzioni tra l'autorita' amministrativa e l'autorita' giudiziaria.

3. Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche Amministrazioni e adotta, in caso di urgente necessita', i provvedimenti indispensabili nel pubblico interesse nei diversi rami di servizio.

4. Ordina le indagini necessarie nei riguardi delle Amministrazioni locali sottoposte alla sua vigilanza.

5. Invia appositi commissari presso le Amministrazioni degli enti locali territoriali e istituzionali, per compiere, in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari, previamente e tempestivamente invitati a provvedere, atti obbligatori per legge o per reggerle, per il periodo di tempo strettamente necessario, qualora non possano, per qualsiasi ragione, funzionare.

6. Tutela l'ordine pubblico e sovraintende alla pubblica sicurezza, dispone della forza pubblica e puo' richiedere l'impiego di altre forze armate.

7. Presiede gli organi consultivi, di controllo e giurisdizionali sedenti presso la prefettura.

Art. 20

1. Il Prefetto, oltre le ordinanze di urgenza dipendenti dallo esercizio della funzione surrogatoria contemplata all'articolo 55, comma 1°, puo' emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di edilita' polizia locale e igiene, per motivi di sanita' o di sicurezza pubblica interessanti l'intera provincia o piu' comuni della medesima.

2. Le ordinanze di urgenza del Prefetto sono eseguite in via amministrativa indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale.

3. Quando gli interessati non vi ottemperino, sono adottate, previa diffida da notificarsi almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza, le misure necessarie per l'esecuzione d'ufficio.

4. E' autorizzato l'impiego della forza pubblica.

5. La nota delle spese relative e' resa esecutoria dal Prefetto ed e' rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

6. Le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal Prefetto sono punite con l'arresto fino a dieci giorni o con l'ammenda fino a lire 500.

Art. 24

1. Il Consiglio di Prefettura ha le attribuzioni che gli sono commesse dalle leggi e dai regolamenti. Esso e' chiamato a dar parere nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti e quando ne sia richiesto dal Prefetto.

2. Se il parere del Consiglio di Prefettura e' richiesto per disposizione di legge o di regolamento, il provvedimento che ne consegue deve riportare la formula «udito il parere del Consiglio di Prefettura».

Titolo II. Del Comune.

Capo 1°. Del territorio.