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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 5 maggio 1983, causa 139/82

Decisione
decisa il 1983-05-05
ECLI
ECLI:EU:C:1983:126

Epigrafe

Nella causa 139/82, avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Corte di Cassazione italiana, nella causa dinanzi ad essa pendente fra Paola Piscitello e Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), domanda vertente sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), LA CORTE (Terza Sezione), composta dai signori U. Everling, presidente di Sezione, Mackenzie Stuart e Y. Galmot, giudici, avvocato generale : G. F. Mancini cancelliere: P. Heim ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia delle Comunità europee, possono riassumersi come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento

paragrafo 1
La sig.ra Paola Piscitello, cittadina italiana, fruiva, dal 1o gennaio 1973, della cosiddetta «pensione sociale» a norma dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
paragrafo 2
Detta norma dispone la concessione della pensione sociale ai cittadini italiani, ultrasessantacinquenni, residenti nel territorio nazionale, i quali non siano titolari di reddito o di rendite superiori al minimo vitale stabilito dalla legge.
paragrafo 3
Il 25 febbraio 1976, la Segreteria regionale dell'Associazione cristiana dei Lavoratori Italiani di Liegi informava l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in seguito: INPS) che la Piscitello aveva trasferito, 1o agosto 1975, la sua residenza in Belgio presso un familiare.
paragrafo 4
Con atto notificato il 26 giugno 1976, l'INPS comunicava alla Piscitello che la pensione sociale le veniva revocata con effetto dal 1o agosto 1975.
paragrafo 5
La Piscitello ricorreva, avverso tale decisione, dinanzi al Pretore di Enna e successivamente, in appello, dinanzi al Tribunale di Enna, vedendosi respingere la domanda.
paragrafo 6
Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Enna, la Piscitello faceva valere che il regime della pensione sociale di cui all'art. 26 della precitata legge italiana era soggetto alle disposizioni dell'art. 10 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo alla revoca delle clausole di residenza, e ciò malgrado il carattere non contributivo di detta prestazione.
paragrafo 7
Con ordinanza 14 gennaio 1982, la Corte di Cassazione ha disposto di sottoporre a questa Corte la seguente questione pregiudiziale:
paragrafo 8
«Se per effetto della “revoca delle clausole di residenza”, stabilita dall'art. 10 del regolamento comunitario 14 giugno 1971, n. 1408, debba ritenersi abrogato il disposto di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in base al quale la concessione e la fruizione della pensione sociale sono condizionate alla residenza del cittadino italiano nel territorio nazionale, e se, di conseguenza, tale pensione possa, o non, subire sospensione o soppressione per il fatto che il beneficiario trasferisca la propria residenza nel territorio di un altro degli Stati membri: e ciò, avuto riguardo, da un canto, alla natura assistenziale (cfr. sent. 15 dicembre 1980, n. 157, della Corte costituzionale) della pensione sociale e, dall'altro, alla sua connotazione di prestazione di vecchiaia, nonché alla disposizione di cui all'art. 4, primo comma, del regolamento comunitario n. 1408/71, secondo la quale il medesimo regolamento “si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti ... le prestazioni di vecchiaia”.»
paragrafo 9
L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 30 aprile 1982.
paragrafo 10
Ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte la signora Piscitello, con l'avv. Ugo Novelli, patrocinante presso la Corte di cassazione italiana, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), rappresentato dal suo presidente, sig. Ruggero Ravenna, il Governo italiano, rappresentato dall'avvocato dello Stato sig. Pier Giorgio Ferri, il Governo del Regno Unito, rappresentato dalla sig. ra G. Dagtoglou, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dal sig. Hanry Knorpel, solicitor presso il Dipartimento della sanità e della previdenza sociale e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Oreste Montako, membro del suo Servizio giuridico, in qualità di agente.
paragrafo 11
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte, a norma degli artt. 21 dello Statuto e 45 del regolamento di procedura, ha disposto l'assunzione di mezzi istruttori.
paragrafo 12
Con lettera 16 dicembre 1982, il cancelliere ha invitato le parti nella causa principale a rispondere prima dell'I 1 gennaio 1983 a diversi quesiti posti dalla Corte.
paragrafo 13
Alla Piscitello è stato chiesto:
punto 1
Se essa abbia svolto attività lavorativa e sia stata affiliata al regime di previdenza sociale anteriormente alla concessione della pensione sociale.
punto 2
Se essa sia vedova di un lavoratore migrante (art. 2 del regolamento 14. 6. 1971, n. 1408, GU L 149, pag. 2).
punto 3
Se essa sia a carico, in Belgio, di un suo familiare (art. 2 del precitato regolamento n. 1408/71 e art. 10 del regolamento 15. 10. 1968, n. 1612, GU L 257, pag. 2). All'INPS è stato rivolto il seguente quesito: se la pensione sociale sia stata o no accordata alla signora Piscitello a integrazione di altre prestazioni e, in caso affermativo, quali. Le risposte dell'INPS e della Piscitello sono state registrate nella cancelleria della Corte rispettivamente il 13 ed il 20 gennaio 1983. Ai sensi dell'art. 95 §§ 1 e 2, del regolamento di procedura, la Corte, con ordinanza 15 dicembre 1982, ha deciso di assegnare la causa alla Terza Sezione.

SENTENZA › In fatto › II — Sintesi delle osservazioni scritte presentate alla Corte

paragrafo 1
A parere della ricorrente, il fatto che la pensione sociale di cui all'art. 26 della legge italiana 30 aprile 1969, n. 153, è corrisposta anche indipendentemente dalla prestazione di qualsiasi rapporto di lavoro non può incidere sulla natura delle prestazioni. In quanto la pensione sociale è dovuta dall'INPS a tutti i cittadini ultrasessantacinquenni privi di reddito, essa ha natura di prestazione obbligatoria. Così, secondo la ricorrente, la revoca della clausola di residenza disposta dall'art. 10 del regolamento del Consiglio n. 1408/71 si applica nella fattispecie rendendo inoperante la condizione di residenza contemplata nell'art. 26 della succitata legge italiana.
paragrafo 2
L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ritiene cha la normativa comunitaria non vada applicata nel caso di specie e che, di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dalla Corte di Cassazione non sia né proponibile, né ammissibile.
paragrafo 3
Secondo l'INPS, debbono distinguersi, fra le prestazioni rientranti nel settore della previdenza sociale, quelle che, come la pensione sociale di cui è causa, sono comprese nel regime di assistenza sociale e quelle liquidate in base all'assicurazione sociale.
paragrafo 4
La prima categoria di prestazioni previdenziali, a cui si ricollega la pensione sociale di cui trattasi, s'inquadra nell'attuazione dell'art. 38, 1° comma, della Costituzione. Da tale norma discende che il fondamento del sistema dell'assistenza sociale consiste in un obbligo di solidarietà collettiva assolto dallo Stato in favore di cittadini anziani che non possono far valere il diritto alle prestazioni pensionistiche previste per i lavoratori assicurati (Corte Costituzionale, sentenza 15. 12. 1980, n. 157).
paragrafo 5
La seconda categoria di prestazioni previdenziali, che rientra nell'attuazione dell'art. 38, 2° comma, della Costituzione, appartiene ad un sistema di mutualità categoriale istituito dal regime dell'assicurazione obbligatoria (Corte Costituzionale, sentenza 26. 7. 1979, n. 85).
paragrafo 6
A parere dell'INPS la pensione sociale è estranea allo spirito e alla finalità, al contenuto e agli obiettivi del Trattato di Roma e dei regolamenti di attuazione comunitari.
paragrafo 7
Secondo l'INPS, il regolamento 14 giugno 1971, n. 1408, i cui destinatari sono soltanto i lavoratori subordinati e le loro famiglie che si spostano all'interno della Comunità, riguarda esclusivamente rapporti di assicurazione sociale obbligatoria che trovano la loro origine in un'attività subordinata. Così, la pensione sociale di cui è causa non può essere assimilata alle prestazioni di vecchiaia di cui all'art. 4, n. 1. leu. e), dello stesso regolamento.
paragrafo 8
Sempre a suo parere, dall'ambito di applicazione «ratione personae et materiae» del regolamento n. 1408/71, discende che l'art. 10 di quest'ultimo, relativo alla revoca delle clausole di residenza, non può applicarsi alle prestazioni pensionistiche facenti parte di un sistema di assistenza sociale.
paragrafo 9
L'INPS, che si richiama, in particolare, alla sentenza 16 maggio 1979 (causa 236/78, FNROM/Mura, Race. pag. 1819), considera, d'altro canto, che il regolamento comunitario non possa essere invocato nella fattispecie in quanto la pensione sociale non è stata acquisita, né poteva essere conseguita in forza di tale disciplina.
paragrafo 10
A parere del Governo italiano, la questione sollevata dalla Corte di Cassazione richiede una valutazione della natura della pensione sociale di cui trattasi, onde stabilire se essa ricada o meno entro l'ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71.
paragrafo 11
Il Governo italiano precisa che, in forza dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, la pensione sociale è corrisposta automaticamente a qualunque persona anziana che non fruisca di altre prestazioni previdenziali od assistenziali e che, con riferimento alla sua posizione fiscale, non possegga redditi sufficienti a garantire i suoi bisogni vitali: tale pensione è concessa indipendentemente da una pregressa attività lavorativa propria o di un avente causa. La concorrenza di redditi al di sotto della misura minima fissata dalla legge comporta comunque una riduzione della pensione sociale.
paragrafo 12
Il Governo italiano ritiene che, alla luce della natura della pensione litigiosa, la soluzione adottata dalla Corte nell'ambito della sentenza 9 ottobre 1974 (causa 24/74, Caisse regionale d'assurance maladie de Paris/Biason, Race. pag. 999) non debba estendersi alla presente controversia, in quanto tale causa verteva su di un assegno integrativo versato al titolare di una pensione di invalidità e a lui accordato quale lavoratore subordinato.
paragrafo 13
Secondo quanto afferma il Governo italiano, dalle norme del regolamento n. 1408/71, che ne definiscono l'ambito di applicazione «ratione personae et matériáé», si evince che quest'ultimo ricomprende le prestazioni previdenziali accordate dagli Stati membri ai propri cittadini in qualità di lavoratori subordinati o di familiari di questi, ai sensi degli artt. 1 e 2 del suddetto regolamento. Il Governo italiano è del parere che debba operarsi una distinzione fra le prestazioni previdenziali elencate all'art. 4 del regolamento n. 1408/71, e le prestazioni di assistenza sociale agli anziani in relazione alla loro funzione e alle rispettive condizioni di attribuzione.
paragrafo 14
A parere del Governo del Regno Unito, la questione pregiudiziale proposta dalla Corte di cassazione mira a definire gli effetti, nei confronti dell'art. 26 della legge italiana 30 aprile 1969, n. 153, degli artt. 4 e 10 del regolamento n. 1408/71.
paragrafo 15
Il Governo del Regno Unito ricorda che, mentre, secondo una giurisprudenza costante, non spetta alla Corte pronunziarsi sulla compatibilità di una disposizione di diritto interno con una norma comunitaria, essa può fornire al giudice nazionale elementi di interpretazione, derivanti dal diritto comunitario, che possono servirgli nella valutazione degli effetti di tale disposizione. Sotto questo profilo, esso ritiene che la Corte debba, in primo luogo, precisare i criteri che consentano di stabilire se un reddito minimo concesso alle persone anziane costituisca una prestazione di vecchiaia ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1408/71, ovvero una prestazione assistenziale esclusa, a norma dell'art. 4, n. 4, dall'ambito di applicazione di tale regolamento e, in secondo luogo, in quali casi tale reddito minimo sia soggetto alla revoca delle clausole di residenza disposte dall'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1408/71.
paragrafo 16
Secondo il Governo del Regno Unito, la Corte ha sempre ammesso che una normativa, rivolta contemporaneamente a garantire prestazioni previdenziali e prestazioni di assistenza sociale sfugga ad ogni classificazione generale nei confronti delle norme di diritto comunitario.
paragrafo 17
Risulta dalla giurisprudenza della Corte che le prestazioni assistenziali rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti comunitari, innanzitutto quando il beneficio di tali prestazioni sia richiesto dai lavoratori migranti a integrazione di prestazioni previdenziali di cui essi siano titolari in qualità di lavoratori subordinati (sentenza 22. 6. 1972, causa 1/72, Frilli/Stato belga, Racc. pag. 457; sentenza 28. 5. 1974, causa 187/73, Calley-men/Stato belga, Race. pag. 553; sentenza 9. 10. 1974, causa 24/74, Caisse régionale d'assurance maladie de Paris/Biason, cit.) e, in secondo luogo, quando la concessione, ad opera degli enti competenti di uno Stato membro, di una prestazione assistenziale ad un familiare del lavoratore migrante contribuisce a tutelare la libertà, da parte di quest'ultimo, di svolgere la sua attività lavorativa nello Stato suddetto (sentenza 13. 11. 1974, causa 39/74, Costa/Stato belga, Race, pag. 1251; sentenza 17. 6. 1975, causa 7/75, Epoux F./Stato belga, Race. pag. 679; sentenza 7. 12. 1976, causa 63/76, Inzirillo/Caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Lyon, Race. pag. 2057).
paragrafo 18
Il Governo del Regno Unito ritiene che la Corte di cassazione italiana non abbia fornito tutti i dati che possono consentire di collegare la pensione sociale al sistema dell'assistenza sociale ovvero a quello dell'assicurazione obbligatoria. Esso rileva, tuttavia, che la concessione della suddetta pensione è subordinata al ricorrere di condizioni obiettive e non richiede una valutazione della situazione individuale dell'interessato che consenta, se del caso, all'ente competente di adeguare l'imorto della prestazione di cui trattasi in funzione dei bisogni e delle risorse del destinatario.
paragrafo 19
A parere del Governo del Regno Unito, qualora la pensione sociale potesse ricondursi ad uno dei settori della previdenza sociale menzionati all'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71, essa andrebbe considerata come una prestazione di vecchiaia ai sensi della leu. e) della stessa norma, alla luce del requisito dell'età contemplato dalla legge italiana e fissato nel compimento del 65° anno.
paragrafo 20
Il Governo del Regno Unito sottolinea che ai punti 20 e 21 della sentenza 22 giugno 1972 (causa 1/72, Frilli, cit.) la Corte ha dichiarato che le difficoltà che possono sorgere, tenuto conto della disciplina comunitaria per l'applicazione di regimi globali di protezione sociale, aventi lo scopo di tutelare al tempo stesso i lavoratori subordinati, sottoposti come tali ai regimi di previdenza sociale, e coloro che invece non vi sono sottoposti e basati sui criteri della nazionalità e della residenza, possono essere risolte nel loro complesso solo mediante interventi normativi della Comunità. Ciò non pregiudica però il diritto ed il dovere dei giudici di garantire la tutela dei lavoratori migranti nel rispetto dei principi contenuti nelle norme comunitarie di carattere sociale e senza tuttavia sconvolgere il sistema legislativo interno.
paragrafo 21
Sulla base di tali principi la Corte ha interpretato l'art. 10 del regolamento n. 1408/71 affermando, nella sentenza 9 ottobre 1974 (causa 24/74, Biason, cit.) che il beneficiario di un assegno integrativo, spettantegli in uno Stato membro in quanto titolare di una pensione di invalidità, continua a fruire di tale prestazione (purché questa rientri nell'ambito di applicazione della normativa comunitaria) qualora si trasferisca in un altro Stato membro, anche nel caso in cui la legge interna riservi l'assegno integrativo ai soli residenti nel territorio nazionale.
paragrafo 22
Il Governo del Regno Unito dichiara di condividere l'orientamento espresso dall'avvocato generale nelle conclusioni in causa 24/74, cit., secondo cui «... un'applicazione indiscriminata delle possibilità di “esportazione” previste dall'art. 10 dei regolamenti n. 3 e n. 1408/71 non è possibile sistematicamente in caso di prestazioni assicurative o di aiuti assistenziali per garantire un minimo di mezzi d'esistenza».
paragrafo 23
A parere del Governo del Regno Unito, dall'esame delle norme comunitarie e della giurisprudenza della Corte possono desumersi tre grandi principi interpretativi.
paragrafo 24
Innanzitutto, l'art. 10 si inserisce nel contesto dell'art. 51 del Trattato e mira a garantire che i lavoratori migranti ed i loro aventi diritto non siano privati dei frutti del loro lavoro a seguito di un trasferimento in un altro Stato membro.
paragrafo 25
In secondo luogo, non appare necessario risolvere la questione se il godimento di un trattamento minimo di vecchiaia possa essere mantenuto in caso di trasferimento, da parte dell'interessato, in un altro Stato membro, sulla base di un'interpretazione dell'art. 10 del regolamento n. 1408/71. Risulta dalle succitate sentenze della Corte nelle cause 187/73, Calleymen/Stato belga, e 63/76, Inziril-lo/Caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Lyon, che tale diritto è riconosciuto dall'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71 e dall'art. 7 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità. Tale diritto è altresì tutelato, in particolare, dalla Convenzione europea sull'assistenza medica e sociale dell'I 1 dicembre 1953, ratificata da tutti gli Stati membri.
paragrafo 26
In terzo luogo, il Governo del Regno Unito afferma che il fatto di sancire la esportabilità delle prestazioni assistenziali porterebbe — in mancanza di un meccanismo comunitario avente la funzione, in particolare, di accertare i redditi percepiti in un altro Stato membro e di ripartire i costi fra i servizi nazionali interessati — a sconvolgere i sistemi legislativi interni.
paragrafo 27
Per i vari motivi in precedenza illustrati, il Regno Unito ritiene che la pensione sociale di cui trattasi non vada estesa oltre i casi nei quali la legge nazionale attribuisce ai lavoratori dipendenti (e ora a quelli autonomi), nonché ai loro familiari, un diritto a prestazioni integrative di altre prestazioni acquisite in base alla legge dello stesso Stato membro, esportabili in forza dell'art. 10 del regolamento n. 1408/71.
paragrafo 28
La Commissione afferma di aver iniziato i lavori preparatori per la presentazione di un nuovo regolamento relativo alla coordinazione delle prestazioni non contributive di tipo misto. I lavori, condotti nell'ambito della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti si ispirano ad una nota dell'Ufficio Internazionale del Lavoro (UIL) del 24 marzo 1981, redatta su domanda della Commissione. Nella sua nota, l'UIL ha sottolineato la portata residua del sistema di coordinamento proposto, in quanto il regolamento n. 1408/71 già si applica a talune prestazioni non contributive.
paragrafo 29
Secondo la Commissione, la soluzione a cui sembra orientarsi la maggioranza dei membri della Commissione amministrativa consiste nel ritenere che se, dopo essere stato ammesso al beneficio di una prestazione non contributiva, il beneficiario lasciasse il territorio dello Stato membro debitore, non soddisferebbe più alle condizioni di ammissione al diritto alla prestazione considerata ma dovrebbe poter far valere i suoi diritti a prestazioni corrispondenti secondo la legislazione dello Stato membro nel territorio del quale abbia trasferito la sua residenza.
paragrafo 30
A parere della Commissione, tali osservazioni preliminari non possono avere alcuna influenza sulla soluzione, da lei proposta, della questione sollevata dalla Corte di Cassazione sulla base della normativa comunitaria vigente.
paragrafo 31
Al fine di dare maggiore chiarezza alla sua esposizione, la Commissione suddivide la questione pregiudiziale in tre parti.
paragrafo 32
Ponendosi innanzitutto il problema se la pensione sociale di cui è causa rientra tra le prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 51 del Trattato e del regolamento n. 1408/71, la Commissione osserva che tale pensione non si differenzia fondamentalmente dalle altre prestazioni non contributive di tipo misto che la Corte ha considerato rientranti nella sfera di applicazione dei regolamenti comunitari. Oltre alle sentenze citate dal Governo del Regno Unito, la Commissione si richiama alla sentenza 12 luglio 1979 (causa 237/78, CRAM/Toia, Racc. pag. 2645).
paragrafo 33
Secondo la Commissione, va osservato che in occasione delle sentenze pronunciate nelle cause 1/72, 187/73, 24/74 e 39/74, la Corte ha dichiarato:
paragrafo 34
«Ora, mentre può sembrare auspicabile, sul piano dell'attuazione del regolamento, lo stabilire una netta distinzione fra i regimi legislativi che riguardano la previdenza e, rispettivamente, l'assistenza sociale, non si può escludere l'eventualità che, in ragione del campo d'applicazione soggettivo, degli scopi perseguiti e delle modalità d'attuazione, talune legislazioni possano rientrare al tempo stesso nell'una o nell'altra categoria, sfuggendo così a qualsiasi classificazione generale».
paragrafo 35
La Commissione sottolinea che al punto 14 della sentenza in causa 1/72, ripreso in termini analoghi nelle pronunzie nelle precitate cause 187/73, 39/74 e 7/75, la Corte ha affermato:
paragrafo 36
«In base a certe caratteristiche, la legge sul “reddito garantito” è affine alle norme sull'assistenza sociale ..., d'altra parte, detta legge può assimilarsi alla previdenza sociale, in quanto, abbandonato il principio della valutazione individuale, caratteristico dell'assistenza, essa pone i destinatari in una situazione giuridica ben definita, attribuendo loro il diritto ad una prestazione analoga alle prestazioni di vecchiaia, di cui all'art. 2 del regolamento n. 3».
paragrafo 37
A dire della Commissione, risulta da quanto precede che la pensione sociale italiana va considerata come una prestazione di vecchiaia ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1408/71. Essa sostiene che la circostanza che il Governo italiano non abbia proceduto alla notifica di cui all'art. 5 di tale regolamento non può giustificare l'esclusione della suddetta pensione dalla sfera di applicazione «ratione materiae» dello stesso.
paragrafo 38
La Commissione si pone in secondo luogo il problema se il regolamento n. 1408/71 si applichi alla Piscitello in quanto lavoratore subordinato o familiare di un lavoratore migrante.
paragrafo 39
La Commissione rileva che il titolare di una pensione sociale italiana non può, a quanto pare, avere la qualifica di lavoratore in quanto tale pensione viene concessa solo in mancanza di altri redditi e pertanto di una normale pensione di previdenza sociale.
paragrafo 40
La Commissione ricorda che a norma dell'art. 1, lett. f), il termine «familiare» designa qualsiasi persona definita o riconosciuta tale «dalla legislazione secondo la quale le prestazioni sono erogate...; tuttavia, se tali legislazioni considerano familiare o componente il nucleo familiare soltanto una persona convivente col lavoratore stesso, tale condizione è considerata soddisfatta quando la persona in questione è prevalentemente a carico del lavoratore».
paragrafo 41
La Commissione osserva che l'erogazione della pensione sociale italiana discende da un diritto soggettivo del cittadino in possesso dei requisiti contemplati dalla legge 30 aprile 1969, n. 153, e che quest'ultima non fa alcun riferimento alla nozione di familiare.
paragrafo 42
La Commissione, richiamandosi al punto 13 della succitata sentenza in causa 63/76, ritiene che la nozione di familiare ai sensi del regolamento n. 1408/71 vada interpretata alla luce del 5° considerando di tale regolamento e dell'art. 10, n. 1, lett. a) e b), del regolamento 16 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, a norma del quale
paragrafo 43
«1. Hanno diritto di stabilirsi con il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro, qualunque sia la loro cittadinanza: a) il coniuge ed i loro discendenti minori di anni 21 o a carico; b) gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico».
paragrafo 44
La Commissione, dopo aver concluso che, a suo giudizio, il regolamento n. 1408/71 si applica «ratione materiae» alla pensione sociale italiana e «ratione personae» alla Piscitello, esamina, in terzo luogo, se l'art. 10 dello stesso regolamento consente alla interessata di continuare a fruire in Belgio della prestazione litigiosa.
paragrafo 45
La Commissione evidenzia che il principio della «esportabilità» delle prestazioni assistenziali può presentare difficoltà non indifferenti quali quella della valutazione della situazione economica dell'interessato residente in un altro Stato membro, quella della possibilità di tener conto di crediti alimentari o diritti di successione, quella della ripartizione eventuale degli obblighi fra gli enti debitori dello Stato di origine e di quello di residenza.
paragrafo 46
La Commissione ritiene tuttavia che, per risolvere la questione proposta, ci si debba richiamare al ragionamento seguito dalla Corte nella precitata sentenza in causa 24/74 in ordine all'interpretazione dell'art. 10 del regolamento del Consiglio n. 3. Alla luce di tale sentenza, la Commissione osserva che l'art. 10 del regolamento n. 1408/71, quasi identico all'art. 10 del regolamento n. 3, stabilisce la soppressione delle clausole di residenza «salvo quanto diversamente disposto del presente regolamento». Orbene, il regolamento n. 1408/71 nulla dispone in ordine alla pensione sociale italiana.
paragrafo 47
La Commissione propone di risolvere la questione pregiudiziale nel modo seguente.
paragrafo 48
«La pensione sociale italiana istituita con-l'art. 26 della legge del 30 aprile 1969, n. 153, rientra ratione materiae nel campo di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71; la signora Piscitello, essendo un membro della famiglia ai sensi del regolamento n. 1408/71 ha diritto, conformemente al disposto dell'art. 10 di detto regolamento, di continuare a beneficiare di tale prestazione in Belgio, dove ella ha trasferito la sua residenza».

SENTENZA › In fatto › III — Sintesi delle osservazioni scritte presentate in risposta ai quesiti posti dalla Corte

paragrafo 1
In risposta ai quesiti rivolti alla Piscitello, il sig. Rossini, membro del Patronato ACLI di Bruxelles, dichiara che l'interessata non ha mai svolto attività lavorativa e non è mai stata personalmente affiliata al regime di previdenza sociale italiano.
paragrafo 2
La Piscitello è vedova, in prime nozze, di Paolo Barbagallo, deceduto nel 1955, che era titolare di una pensione di guerra.
paragrafo 3
La Piscitello ha risieduto in Belgio presso una figlia e il genero, entrambi lavoratori migranti, dal 1962 al 1972. Nel 1972, l'interessata si è risposata col sig. Michele Bognanno, all'epoca titolare di una pensione di vecchiaia.
paragrafo 4
Il 1° ottobre 1973, la Piscitello ha ottenuto il trattamento minimo di vecchiaia stabilito dalla legge italiana; a seguito di disaccordi col marito, la Piscitello è tornata a risiedere in Belgio, presso la figlia, il 1° agosto 1975, data a decorrere dalla quale le è stato revocato il beneficio di cui sopra.
paragrafo 5
La Piscitello vive attualmente in una casa di riposo a Enna, percependo, a decorrere dal decesso del marito, avvenuto nell'agosto 1982, la pensione di reversibilità italiana.
paragrafo 6
L'INPS osserva, dal canto suo, che la pensione sociale non è stata accordata, alla Piscitello, ad integrazione di altre prestazioni in quanto costei non è mai stata affiliata al regime di previdenza sociale.
paragrafo 7
A quanto afferma l'INPS, la Piscitello fruisce attualmente di una pensione di reversibilità integrata al trattamento minimo di vecchiaia.
paragrafo 8
L'INPS precisa che il sig. Bognanno, secondo marito della Piscitello, non è mai stato lavoratore migrante ed era affiliato al regime di previdenza sociale in quanto lavoratore agricolo.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
Le parti nella causa principale, il Governo italiano, il Governo del Regno Unito e la Commissione hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 9 febbraio 1983.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 10 marzo 1983.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 14 gennaio 1982, pervenuta alla Corte il 30 aprile seguente, la Corte di cassazione ha proposto, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, una domanda di pronunzia pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 10 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).
punto 2
Le questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la sig.ra Piscitello e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
punto 3
La Piscitello, cittadina italiana, fruiva, dal Γ gennaio 1973, della pensione sociale contemplata dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. In forza di tale norma, la pensione sociale spetta ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni, residenti nel territorio nazionale, il cui reddito annuale, cumulato, se essi sono coniugati, con quello del coniuge, sia inferiore agli importi stabiliti dalla legge.
punto 4
La legge italiana 30 aprile 1969, n. 153, attribuisce agli interessati — se possiedono i requisiti da essa contemplati — diritti indipendenti da qualunque valutazione discrezionale della loro situazione personale e del loro stato di indigenza. La pensione sociale è concessa automaticamente a qualsiasi cittadino italiano che abbia compiuto sessantacinque anni, che non fruisca di altre prestazioni di previdenza o di assistenza sociale, e che, tenuto conto della sua situazione fiscale, non goda di redditi sufficienti per provvedere ai suoi bisogni vitali. Se l'interessato percepisce redditi da altra fonte, l'importo della pensione sociale viene ridotto.
punto 5
Con decisione 26 giugno 1976 dell'INPS, avente effetto dal 1° aprile 1975, la Piscitello veniva privata della pensione sociale poiché, avendo trasferito in quest'ultima data la sua residenza in Belgio presso un suo familiare, non possedeva più tutti i requisiti stabiliti dall'art. 26 della legge suddetta.
punto 6
La Piscitello proponeva ricorso contro tale decisione dinanzi al pretore di Enna, in appello dinanzi al Tribunale di Enna, e infine dinanzi alla Corte di cassazione, che ha sollevato la seguente questione pregiudiziale : «Se per effetto della “revoca delle clausole di residenza”, stabilita dall'art. 10 del regolamento comunitario 14 giugno 1971, n. 1408, debba ritenersi abrogato il disposto di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in base al quale la concessione e la fruizione della pensione sociale sono condizionate alla residenza del cittadino italiano nel territorio nazionale, e se, di conseguenza, tale pensione possa, o non, subire sospensione o soppressione per il fatto che il beneficiario trasferisca la propria residenza nel territorio di un altro degli Stati membri: e ciò, avuto riguardo, da un canto, alla natura assistenziale (cfr. sentenza 15. 12. 1980, n. 157, della Corte costituzionale) della pensione sociale e, dall'altro, alla sua connotazione di prestazione di vecchiaia, nonché alla disposizione di cui all'art. 4, 1° comma, del regolamento comunitario n. 1408/71, secondo la quale il medesimo regolamento “si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti ... le prestazioni di vecchiaia”.»
punto 7
Dalla formulazione della questione pregiudiziale proposta risulta che la Corte di cassazione italiana domanda in primo luogo se una prestazione quale la pensione sociale italiana rientri nella sfera di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1408/71 e, in secondo luogo, se la revoca delle clausole di residenza di cui all'art. 10, n. 1, dello stesso regolamento riguardi la detta prestazione.

SENTENZA › In diritto › Sul primo punto

punto 8
Il regolamento n. 1408/71, a norma del suo art. 4, n. 1, leu. e), e n. 2, si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di previdenza sociale riguardanti le prestazioni di vecchiaia, indipendentemente dalla circostanza che esse sì riferiscano ad un regime contributivo o non contributivo. Dall'art. 1, lett. t), dello stesso regolamento risulta che termine «prestazioni» designa tutte le prestazioni erogate in base alla legislazione degli Stati membri «compresi tuttti gli elementi a carico dei fondi pubblici». L'art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71 dispone che questo regolamento non si applica «all'assistenza sociale e medica».
punto 9
Nell'ordinanza di rinvio la Corte di cassazione precisa che la pensione sociale contemplata dalla legge 30 aprile 1969, n. 153, ha, in base al diritto italiano, come risulta dalla sentenza della Corte costituzionale 15 dicembre 1980, n. 157, natura assistenziale. Tale circostanza, però, come rileva la stessa Corte di cassazione, non è di sé sola determinante per escludere, con riguardo al diritto comunitario, questa prestazione dalla sfera di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1408/71.
punto 10
Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 6 luglio 1978, emessa nella causa Gillard (9/78, Racc. pag. 1661), la distinzione fra prestazioni escluse dalla sfera d'applicazione del regolamento n. 1408/71 e prestazioni che vi rientrano si basa essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, ed in particolare sui suoi scopi e sui criteri per la sua attribuzione.
punto 11
Bisogna osservare, in primo luogo, che una normativa quale la legge italiana 30 aprile 1969, n. 153, anche se, per talune sue caratteristiche, è affine alle norme sull'assistenza sociale — tenuto conto in particolare del fatto ch'essa considera lo stato di bisogno come criterio essenziale di applicazione e prescinde da qualsiasi requisito relativo a periodi di attività lavorativa, di affiliazione o di contribuzione — si avvicina tuttavia alla previdenza sociale in quanto, abbandonata la valutazione individuale, caratteristica dell'assistenza, attribuisce ai beneficiari una posizione giuridica ben definita, che dà diritto ad una prestazione analoga alle prestazioni di vecchiaia menzionate dall' art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71.
punto 12
In secondo luogo, si deve rilevare che, data l'ampia definizione della cerchia dei beneficiari, una normativa del genere assolve, in pratica, una duplice funzione, consistente nel garantire sia un minimo di mezzi di sussistenza a persone che non siano affatto coperte dal sistema della previdenza sociale, sia un reddito complementare ai beneficiari di prestazioni previdenziali insufficienti.
punto 13
Di conseguenza, si deve ammettere che una pensione come quella contemplata dall'art. 26 della legge italiana 30 aprile 1969, n. 153, che, da un lato, attribuisce ai beneficiari della pensione sociale una posizione giuridica ben definita, prescindendo da qualsiasi valutazione individuale e discrezionale delle esigenze o delle situazioni personali e che, dall'altro, può garantire un reddito complementare ai beneficiari di prestazioni previdenziali, rientra in via di principio nella previdenza sociale ai sensi dell'art. 51 del Trattato e non rientra nei casi di esclusione previsti dall'art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71.

SENTENZA › In diritto › Sul secondo punto

punto 14
Ai termini dell'art. 10, η. 1, Γ comma, del regolamento n. 1408/71: «Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, le prestazioni in danaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti, le rendite per infortunio sul lavoro o di malattia professionale e gli assegni in caso di morte, acquisiti in base alle legislazioni di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressone, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l'istituzione debitrice.»
punto 15
Questa disposizione ha lo scopo di favorire la libera circolazione dei lavoratori e dei loro familiari, tutelando gli interessati contro gli svantaggi che potrebbero derivare dal trasferimento della loro residenza da uno Stato membro ad un altro; essa, pertanto, mira a garantire agli interessati la conservazione del diritto alle prestazioni, alle rendite e agli assegni acquisiti in base alle leggi di uno o più Stati membri, pur se essi risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l'ente debitore.
punto 16
Dalle osservazioni che precedono risulta che una pensione del tipo di quella contemplata dall'art. 26 della legge italiana precitata viene versata, alle condizioni e sulla base di criteri obiettivi definiti da detta legge, a cittadini anziani, allo scopo di garantire loro un minimo di mezzi di sussistenza. Una pensione del genere deve quindi essere equiparata ad una prestazione di vecchiaia ai sensi dell'art. 4, n. 1, leu. e), del regolamento n. 1408/71. Essa rientra quindi nelle prestazioni di cui all'art. 10, n. 1, 1o comma, precitato, del regolamento n. 1408/71. Poiché questo regolamento non contiene disposizioni speciali concernenti questa pensione, si deve ritenere che la revoca delle clausole di residenza, stabilita dall'art. 10, n. 1, dello stesso regolamento, riguarda anche la detta prestazione.
punto 17
In base alle considerazioni sopra svolte, la questione proposta dalla Corte di cassazione dev'essere risolta come segue: 1. Una pensione come la pensione sociale contemplata dall'art. 26 della legge italiana 30 aprile 1969, n. 153, che, da un lato, attribuisce ai beneficiari una posizione giuridica ben definita, prescindendo da qualsiasi valutazione individuale e discrezionale delle esigenze o delle situazioni personali e, dall'altro, può garantire un reddito complementare ai beneficiari di prestazioni di previdenza sociale rientra, in via di principio, nella previdenza sociale ai sensi dell'art. 51 del Trattato e non rientra nei casi di esclusione previsti dall'art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71. 2. Una pensione del tipo di quella contemplata dall'art. 26 della legge italiana precitata viene versata, alle condizioni e sulla base di criteri obiettivi definiti da detta legge, a cittadini anziani, allo scopo di garantire loro un minimo di mezzi di sussistenza. Una pensione del genere deve pertanto essere equiparata ad una prestazione di vecchiaia ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1408/71. Essa rientra quindi nelle prestazioni di cui all'art. 10, n. 1, 1°comma, precitato, del regolamento n. 1408/71. Poiché questo regolamento non contiene disposizioni speciali concernenti questa pensione, si deve ammettere che la revoca delle clausole di residenza stabilita dall'art. 10, n. 1, dello stesso regolamento riguarda anche tale prestazione.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 18
Le spese sostenute dal Governo italiano, dal Governo del Regno Unito e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattare di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Terza Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Corte di cassazione, con ordinanza 14 gennaio 1982, dichiara: 1° Una pensione come la pensione sociale contemplata dall'art. 26 della legge italiana 30 aprile 1969, n. 153, che, da un lato, attribuisce ai beneficiari una posizione giuridica ben definita, prescindendo da qualsiasi valutazione individuale e discrezionale delle esigenze o delle situazioni personali e, dall'altro, può garantire un reddito complementare ai beneficiari di prestazioni di previdenza sociale rientra, in via di principio, nella previdenza sociale ai sensi dell'art. 51 del Trattato e non rientra nei casi di esclusione previsti dall'art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71. 2° Una pensione del tipo di quella contemplata dall'art. 26 della legge italiana precitata viene versata, alle condizioni e sulla base di criteri obiettivi definiti da detta legge, a cittadini anziani, allo scopo di garantire loro un minimo di mezzi di sussistenza. Una pensione del genere deve pertanto essere equiparata ad una prestazione di vecchiaia ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1408/71. Essa rientra quindi nelle prestazioni di cui all'art. 10, n. 1, 1° comma, precitato, del regolamento n. 1408/71. Poiché questo regolamento non contiene disposizioni speciali concernenti questa pensione, si deve ammettere che la revoca delle clausole di residenza stabilita dall'art. 10, n. 1, dello stesso regolamento riguarda anche tale prestazione.

Firme

Everling Mackenzie Stuart Galmot Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 5 maggio 1983. Per il cancelliere H. A. Rühl amministratore principale Il presidente della Terza Sezione U. Everling

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