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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 123 del 1998

Decisione
decisa il 1998-04-09, depositata il 1998-04-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:123
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 23846

  • Previdenza e assistenza sociale
  • Pensione di riversibilità
  • Moglie di ex dipendente pubblico, separata per colpa dal coniuge defunto
  • Esclusione dal diritto alla predetta pensione
  • Dedotta ingiustificata disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici e quelli privati
  • Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima 'in parte qua'
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione, in quanto, con la sentenza n. 284 del 1997, la Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in esame, per violazione dei medesimi parametri costituzionali evocati dal giudice rimettente, <<nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di riversibilità in favore della vedova, alla quale la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato, allorché a questa spettasse il diritto agli alimenti da parte del coniuge deceduto>>, nonché l'illegittimità costituzionale del sesto comma del medesimo art. 81, <<che estende l'applicabilità del quarto comma anche al marito al quale la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato>>. - Cfr. S. nn. 286/1987, 1009/1988, 450/1989 e 346/1993. red.: G. Leo

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, quarto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio-13 febbraio 1996 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, sul ricorso proposto da Toro Teresa contro la Direzione provinciale del Tesoro di Roma iscritta al n. 237 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visto l'atto di costituzione di Toro Teresa; Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice relatore Fernando Santosuosso.
punto 1
Ritenuto che nel corso di un giudizio in materia pensionistica avanzato dalla moglie di un ex dipendente pubblico, separata per colpa dal coniuge defunto, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, quarto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione; che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata, escludendo dal diritto alla pensione di riversibilità il coniuge del dipendente separato per colpa con sentenza passata in giudicato, contiene una previsione del tutto analoga a quella di numerose altre norme, già dichiarate costituzionalmente illegittime da questa Corte in precedenti sentenze (n. 286 del 1987, n. 1009 del 1988, n. 450 del 1989 e n. 346 del 1993); che la predetta norma appare ingiustificatamente discriminatoria nei confronti dei dipendenti pubblici, perché le citate sentenze hanno già consentito alle vedove dei lavoratori privati di fruire della pensione di riversibilità anche in caso di separazione per colpa, sicché ne risulta palese la violazione dei parametri costituzionali invocati; che la questione è rilevante perché, a parere del rimettente, dal suo accoglimento dipende la decisione del ricorso; che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituita la ricorrente Toro Teresa, condividendo la prospettazione contenuta nell'ordinanza di rimessione e chiedendo che la norma impugnata sia dichiarata costituzionalmente illegittima.
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 284 del 1997, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma oggi in esame, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., "nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di riversibilità in favore della vedova, alla quale la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato, allorché a questa spettasse il diritto agli alimenti da parte del coniuge poi deceduto", nonché l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 81, sesto comma, "che estende l'applicabilità del quarto comma anche al marito al quale la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato"; che pertanto la norma impugnata è già stata, in parte qua, espunta dall'ordinamento giuridico, il che implica la manifesta inammissibilità della questione oggi in esame.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, quarto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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