Sez. L, Sentenza n. 5346 del 09/12/1977 (Rv. 389016 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - QUESTIONE DI INCOMPETENZA PER MATERIA - RILEVABILITA D'UFFICIO - LIMITI - PRONUNCIA CONTESTUALE DI INCOMPETENZA RELATIVAMENTE AD UNA DELLE DOMANDE E SUL MERITO RELATIVAMENTE ALL'ALTRA - IMPUGNAZIONE LIMITATA ALLA PRONUNCIA SUL MERITO - FORMAZIONE DEL GIUDICATO SULLA QUESTIONE DI COMPETENZA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - QUESTIONE DI INCOMPETENZA PER MATERIA - RILEVABILITA D'UFFICIO - LIMITI - PRONUNCIA CONTESTUALE DI INCOMPETENZA RELATIVAMENTE AD UNA DELLE DOMANDE E SUL MERITO RELATIVAMENTE ALL'ALTRA - IMPUGNAZIONE LIMITATA ALLA PRONUNCIA SUL MERITO - FORMAZIONE DEL GIUDICATO SULLA QUESTIONE DI COMPETENZA.*
Il principio della rilevabilita d'ufficio ed in ogni stato e grado del processo della questione di incompetenza per materia dev'essere coordinato col sistema delle impugnazioni, operando esso ogni qualvolta sulla incompetenza per materia non esista precedente statuizione, mentre, se questa sia stata emessa, i giudici delle successive fasi processuali possono conoscere della questione soltanto se sia riproposta con l'impugnazione, in caso contrario essendo tenuti ad applicare l'art 329, comma secondo: con la conseguenza che, ove la sentenza di primo grado, affermata l'incompetenza per materia relativamente ad una delle domande e pronunciando sul merito di altra, sia stata impugnata solo limitatamente a quest'ultima, si Forma il giudicato sulla questione di Competenza, il cui esame resta percio precluso nelle ulteriori fasi. (V 1506/76, mass n 380244).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)