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Sez. 3, Sentenza n. 191 del 20/01/1999 Cc. (dep. 03/03/1999) Rv. 213167 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - DELL'IMPUTATO | Assistito da due difensori - Avviso dell'udienza di trattazione - Notifica - Ad entrambi i difensori - Obbligatorietà - Impugnazione del difensore - Avviso solo a quest'ultimo - Presenza all'udienza dell'altro difensore - Obbligo di sentirlo - Violazione - Nullità.
Stato
decisa il 1999-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213167-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - DELL'IMPUTATO

In materia di riesame delle misure cautelari personali, qualora il provvedimento coercitivo venga impugnato dal solo indagato, l'avviso dell'udienza va notificato ad entrambi i difensori di fiducia cui l'indagato ha diritto; qualora, invece, il riesame sia richiesto dal difensore, avente personale diritto all'impugnativa, l'avviso dell'udienza in camera di consiglio va notificato (in caso di assistenza da parte di due difensori), solo a quello che abbia sottoscritto la richiesta, quale parte del procedimento. L'altro difensore, tuttavia, pur senza avere diritto all'avviso, può comparire, ed in tale caso la sua mancata audizione comporta una nullità ex art. 178 lett.c) cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)