Sez. 3, Sentenza n. 6510 del 10/05/2001 (Rv. 546573 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - PROROGHE E RINNOVAZIONI | Clausola di proroga tacita - Ad effetto bilaterale o reciproco e ad effetto unilaterale - Vessatorietà - Ricorrenza - Proroga tacita unilaterale - In ipotesi di contratti collegati - Configurabilità - Criteri.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - PROROGHE E RINNOVAZIONI
In tema di vessatorietà della clausola di proroga tacita nei contratti per adesione, il legislatore non ha specificato né il requisito della bilateralità né quello della unilateralità degli effetti della proroga, per cui essa si riferisce ad entrambe le ipotesi. Sotto un tal punto di vista, sussiste, fra l'altro, un'ipotesi di clausola di proroga tacita di un contratto ogniqualvolta sia rimessa ad una delle parti contrattuali la facoltà di prorogare l'efficacia temporale del contratto, attraverso un suo comportamento volontario (omissivo o commissivo), che si traduca nella proroga di altro contratto (cui il primo è collegato), (Nella specie con contratto per adesione, costituente appendice del contratto di assicurazione fideiussoria, in favore dell'assicuratore predisponente era stata costituita una garanzia atipica e la durata del rapporto era stata convenzionalmente correlata anche alle eventuali proroghe della polizza - base fideiussoria, consentite dall'assicuratore; si è ritenuto che in tal modo il predisponente avesse inserito una clausola vessatoria di proroga tacita unilaterale della garanzia, come tale, da considerarsi vessatoria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)