Sez. 1, Sentenza n. 5586 del 09/12/1987 Cc. (dep. 12/02/1988) Rv. 177568 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - RIAPERTURA DELL'ISTRUZIONE - POSSIBILITÀ.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - RIAPERTURA DELL'ISTRUZIONE - POSSIBILITÀ.*
Il principio della scarsa credibilità della chiamata di correo, da sola considerata, vale esclusivamente per la fase del giudizio. La chiamata in correità, invece, per il disposto dell'art. 402 cod. proc. pen., può integrare una nuova prova che, prevalendo su quelle che avevano portato alla sentenza istruttoria di proscioglimento, consente la riapertura dell'istruzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 402, Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)