Sez. 1 - , Ordinanza n. 838 del 13/01/2023 (Rv. 666654 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Giudizio di delibazione promosso da uno solo dei coniugi - Rito di cognizione ordinaria - Applicabilità - Mancata concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. - Conseguenze - Fattispecie.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI
Il giudizio di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal tribunale ecclesiastico, promosso da uno solo dei coniugi, è un ordinario giudizio di cognizione, al quale si applicano gli artt. 796 e 797 c.p.c., essendo pertanto nulla, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, la sentenza pronunciata a definizione del procedimento, senza che siano concessi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la statuizione pubblicata pochi giorni dopo l'assunzione in decisione, secondo una tempistica incompatibile con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche).
Costituzione art. 7, Legge 27/05/1929 num. 810 CORTE COST., Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST., Tratt. Internaz. 11/02/1929 art. 34, Tratt. Internaz. 18/02/1984 art. 8, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)