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Sez. 3, Sentenza n. 17941 del 24/07/2013 (Rv. 627869 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | Domanda di restituzione d'immobile detenuto "sine titulo" - Natura - Opzione attorea per l'introduzione con ricorso - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627869-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE

L'attore che non chiede l'accertamento del suo diritto di proprietà e non agisce affermando che il convenuto è possessore del suo bene, ma che lo detiene senza titolo, esercita un'azione personale di restituzione per mancanza originaria o sopravvenuta del titolo e, se la domanda è introdotta con ricorso, fermo restando l'onere dell'attore di dimostrare la ricorrenza degli elementi di fatto della fattispecie legale soggetta al rito prescelto, il convenuto, ancorché ne adduca l'erroneità, ha l'onere di osservare le norme proprie di quel rito, onde evitare di incorrere in decadenze e preclusioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza che, sulla base della proposta domanda di rilascio per occupazione senza titolo e della difesa della convenuta in ordine alla concessione dell'immobile all'ex coniuge a titolo di abitazione familiare, aveva qualificato il rapporto in termini di comodato, come tale correttamente assoggettato al rito locatizio, avviato dagli attori con ricorso, con conseguente inammissibilità della domanda riconvenzionale non proposta entro il termine di cui all'art. 418 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1810, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)