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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1366 del 19/01/2018 (Rv. 647346 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Continenza tra causa ordinaria e causa introdotta con deposito telematico di ricorso monitorio – Individuazione del giudizio preveniente - Criterio - Generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647346-01

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE

In caso di continenza di cause, l'una introdotta con rito ordinario e l'altra mediante deposito telematico di un ricorso per decreto ingiuntivo, la pendenza del procedimento monitorio va valutata, ai fini dell'individuazione del giudizio preveniente, con riferimento al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata, ex art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv. dalla l. n. 221 del 2012 e non da quella successiva in cui il ricorso è stato effettivamente iscritto a ruolo da parte del personale di cancelleria, essendo l'intento del legislatore quello di prevenire il rischio di ritardi o decadenze incolpevoli a carico della parte e riconducibili agli eventuali, sebbene non auspicabili, ritardi nella lavorazione degli atti oggetto di invio telematico da parte della cancelleria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 643, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 7 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)