Sez. U, Sentenza n. 16503 del 15/07/2009 (Rv. 609118 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - SENTENZA | Risarcimento danni - Sentenza passata in giudicato tra il creditore e alcuni dei debitori in solido affermativa della sussistenza del concorrente apporto causale del creditore al verificarsi dell'evento lesivo - Successivo giudizio nei confronti di altro convenuto - Oggetto finalizzato all'accertamento della responsabilità dello stesso in relazione all'apporto causale ritenuto dal primo giudice scriminante della responsabilità del convenuto nel precedente giudizio - Configurabilità della predetta sentenza come favorevole al condebitore solidale per gli effetti di cui all'art. 1306, secondo comma, cod. civ. - Esclusione - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - SENTENZA
In tema di risarcimento del danno, non può considerarsi favorevole al debitore solidale - per gli effetti di cui all'art. 1306, secondo comma, cod. civ. - il capo della sentenza che abbia affermato la sussistenza del concorrente apporto causale dello stesso creditore al verificarsi dell'evento lesivo, a norma dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., qualora il creditore, in un secondo giudizio, intenda imputare al terzo, non convenuto in un precedente giudizio, proprio la responsabilità di quell'apporto causale che il primo giudice abbia ritenuto scriminante della responsabilità del primo convenuto. (Nella specie, conclusosi un primo giudizio con una sentenza, passata in giudicato, con cui era stata ascritta la responsabilità dell'investimento di un minore per il 50% al proprietario conducente del veicolo investitore con pari concorso della vittima ed erano stati condannati il predetto proprietario e la compagnia di assicurazione al risarcimento della metà dei danni, l'investito, in un secondo giudizio, aveva chiesto, tra l'altro, la condanna del Ministero della Pubblica Istruzione al risarcimento dei danni nella misura della metà non risarcita dai convenuti nel primo giudizio, previo accertamento della responsabilità del Ministero per colpa "in vigilando". La S.C., in applicazione del riportato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto sussistente la facoltà del predetto Ministero, rimasto estraneo al primo giudizio, di opporre, ai sensi del secondo comma dell'art. 1306 cod. civ., all'investito la sentenza passata in giudicato, così giovandosi dell'accertamento fatto nei rapporti con gli altri condebitori solidali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1306 com. 2, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)