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Sez. 3 - , Ordinanza n. 16605 del 11/06/2021 (Rv. 661637 - 02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE | Omessa indicazione dell'avvenuto deposito di atti e documenti di cui all'art. 369, comma 2, nn. 2 e 3, c.p.c. - Improcedibilità del ricorso - Esclusione - Omessa menzione della richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio - Improcedibilità del ricorso - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661637-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE

La omessa menzione, nel ricorso per cassazione, del deposito degli atti e dei documenti di cui all'art. 369, comma 1, nn. 2 e 3, c.p.c. ovvero della avvenuta richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio non determina l'improcedibilità del ricorso stesso, potendo questa conseguire soltanto ad una deficienza di carattere sostanziale consistente nella effettiva mancanza degli atti indispensabili ai fini della decisione nell'incarto processuale e nell'indispensabilità del loro esame ai fini della decisione.

Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)