Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 104 del 1971
Massime (1)
Massima n. 5601
- Processo penale
- Questioni di nullità
- Cod. proc. pen., art. 522, terzo comma
- Potestà del giudice di appello di ordinare la rinnovazione degli atti nulli o di decidere in merito
- Asserita violazione del diritto di difesa
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza. (costituzione, art. 24).
Leggi la massima
Vedi: sent. 41/65.
Norme impugnate
- art. 522, comma 3, codice di procedura penale del 1930
Parametri
- art. 24 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 522, terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1969 dalla Corte d'appello di Bologna nel procedimento penale a carico di Lacerenza Giuseppe e Pigozzi Leo Armando, iscritta al n. 345 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970.
Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1971 il Giudice relatore Michele Fragali.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza suddetta si è proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 522, terzo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione;
che nessuna delle parti si è costituita in giudizio e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 2
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 41 del 13 maggio 1965, ha già dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 522, ultima parte, del codice di procedura penale, con argomentazione valida anche nei confronti del terzo comma dello stesso articolo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 522, terzo comma, del codice di procedura penale, proposta, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con ordinanza 27 ottobre 1969 della Corte di appello di Bologna.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
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