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Sez. 5, Ordinanza n. 12722 del 09/05/2024 (Rv. 670925-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Processo tributario - Sanzioni conseguenti a plurime violazioni tributarie avvinte dal vincolo della continuazione - Invalidità parziale - Ricalcolo sanzione - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670925-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di processo tributario, il giudice, investito della controversia in ordine alle sanzioni conseguenti a plurime violazioni tributarie avvinte dal vincolo della progressione o continuazione ed accertata la invalidità parziale dell'atto per avere escluso la rilevanza o la sussistenza di alcune condotte, provvede anche al calcolo della sanzione risultante dal cumulo giuridico, in ossequio al generale principio espresso dall'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, e, in mancanza di detta determinazione, provvede il giudice adìto per l'impugnazione del provvedimento amministrativo esecutivo della precedente pronuncia, non potendo anche quest'ultimo limitarsi a rimettere il calcolo all'autorità amministrativa.

Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 1, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 5, Decreto Legisl. 30/03/2000 num. 99 art. 4 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)