Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 317 del 1986
Massime (1)
Massima n. 12707
- Regione veneto
- Potestà legislativa (competenza normativa)
- Concorrente (o ripartita)
- Materie
- Ordinamento degli uffici
- Personale regionale
- Stato giuridico
- Equiparazione di qualifiche
- Questioni già decise
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 117 e 123 Cost. (in rapporto all'art. 51, commi secondo e terzo, dello Statuto della Regione), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma sesto e tabella ivi contenuta, della l. reg. Veneto 26 novembre 1973, n. 25 (Organizzazione amministrativa della regione, stato giuridico e trattamento economico del personale regionale), nella parte in cui equipara la qualifica statale di "Dirigente generale" e "Dirigente superiore" inserendole nella stessa qualifica regionale di "Direttore di dipartimento": dacché analoghe questioni, relative sia alla supposta esistenza di un principio vincolante la legislazione regionale costituito dalla salvaguardia delle posizioni di carriera ed economiche, sia ad una affermata violazione dei principi statutari di corrispondenza della qualifica alle attribuzioni e di uguaglianza di trattamento a parità di mansioni, sono state dichiarate non fondate sulla base di precedenti ed ormai consolidati orientamenti di questa Corte, dai quali non sussistono, né sono comunque addotte, convincenti ragioni per discostarsi. È inoltre manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 50 l. cit., anche in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., poiché la lamentata lesione di tali precetti costituzionali non è accompagnata dalla indicazione né della normativa di raffronto, necessaria per la valutazione del rispetto dei principi di uguaglianza e imparzialità della amministrazione, né dagli aspetti di arbitrarietà o di manifesta irragionevolezza della disciplina impugnata, necessari per accertare la lamentata lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione. - S. nn. 99/1986, 153/1985, 278 e 277/1983, 10 e 16/1980, 27/1978, 123/1968 e 8/1967.
Norme impugnate
- art. 50, comma 6, legge regionale Veneto 26 novembre 1973, n. 25
Parametri
- art. 3 Cost.
- art. 97, comma 1, Cost.
- art. 117 Cost.
- art. 123 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 6 e tabelle ivi contenute della legge regionale del Veneto 26 novembre 1973, n. 25 ("Organizzazione amministrativa della regione, stato giuridico e trattamento economico del personale regionale"), promosso con l'ordinanza emessa il 5 luglio 1878 dal T.A.R. per il Veneto sul ricorso proposto da Magrì Carmelo contro la Regione Veneto, iscritta al n. 983 del registro ordinanze 1979 e pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 dell'anno 1980;
Visti gli atti di costituzione della Regione Veneto e di Magrì Carmelo;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
punto 1
Considerato
che analoghe questioni, relative sia alla supposta esistenza di un principio vincolante la legislazione regionale costituito dalla salvaguardia delle posizioni di carriera ed economiche, sia ad una affermata violazione dei principi statutari di corrispondenza della qualifica alle attribuzioni e di uguaglianza di trattamento a parità di mansioni, sono state dichiarate non fondate con sentenza n. 99/1986, sulla base di precedenti orientamenti di questa Corte ormai sufficientemente consolidati (153/1985, 278/1983, 277/1983, 10/80 e 27/78);
che la lamentata lesione degli articoli 3 e 97 Cost. non è accompagnata dall'indicazione né della normativa di raffronto, necessaria per la valutazione del rispetto dei principi di uguaglianza e imparzialità della amministrazione, né dagli aspetti di arbitrarietà o di manifesta irragionevolezza della disciplina impugnata, necessari per la lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione (sent. n. 10/80 per il principio di uguaglianza e di imparzialità dell'amministrazione; sentt. n. 16/80, 123/68 e 8/67 per il principio del buon andamento);
che l'ordinanza del T.A.R. del Veneto non adduce motivi nuovi rispetto a quelli già considerati;
punto 2
Visti gli artt. 26, secondo comma della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 50, sesto comma della legge della Regione Veneto 26 novembre 1973, n. 25, sollevate con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 97 primo comma, 117 e 123 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.
Il direttore della cancelleria: VITALE
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