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Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

Art. 5 Orientamenti e informazioni per i partecipanti potenziali

Conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento (UE) n. 1268/2012, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento assicurano che orientamenti e informazioni sufficienti siano messi a disposizione di tutti i partecipanti potenziali al momento della pubblicazione dell'invito a presentare proposte, in particolare la convenzione di sovvenzione tipo applicabile.

Titolo II. Norme in materia di partecipazione

Capo I. Disposizioni generali

Art. 7 Soggetti giuridici che possono partecipare alle azioni

1. Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, o organizzazione internazionale può partecipare a un’azione purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente regolamento, unitamente a eventuali condizioni stabilite nel programma di lavoro o nel piano di lavoro pertinente.

2. Il programma di lavoro pertinente può limitare la partecipazione a Orizzonte 2020, o a parti di esso, dei soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi qualora le condizioni per la partecipazione di soggetti giuridici degli Stati membri, o dei loro soggetti collegati stabiliti in un paese terzo, ai programmi di ricerca e di innovazione dei paesi terzi siano considerate dalla Commissione pregiudizievoli per gli interessi dell'Unione.

3. Il programma di lavoro o piano di lavoro pertinente può escludere i soggetti che non sono in grado di fornire garanzie di sicurezza soddisfacenti, anche per quanto riguarda il nullaosta di sicurezza del personale, qualora ciò sia giustificato per motivi di sicurezza.

4. Il CCR può partecipare alle azioni con gli stessi diritti e gli stessi obblighi di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro.

Art. 8 Indipendenza

1. Due soggetti giuridici sono considerati indipendenti uno dall’altro quando nessuno dei due è soggetto al controllo diretto o indiretto dell’altro o allo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto l’altro.

2. Ai fini del paragrafo 1, il controllo può, in particolare, assumere una delle forme seguenti:

  1. a) la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50 % del valore nominale delle azioni emesse nel soggetto giuridico interessato o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di tale soggetto;

  2. b) la detenzione diretta o indiretta, di fatto o di diritto, dei poteri decisionali in seno al soggetto giuridico interessato.

3. Ai fini del paragrafo 1, si considera che i rapporti seguenti tra soggetti giuridici non costituiscono di per sé rapporti di controllo:

  1. a) la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50 % del valore nominale delle azioni emesse o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci da parte della stessa società pubblica di investimenti, dello stesso investitore istituzionale o della stessa società di capitale di rischio;

  2. b) i soggetti giuridici interessati sono di proprietà o sono controllati dallo stesso organismo pubblico.

Capo II. Sovvenzioni

Sezione I. Procedura di aggiudicazione

Art. 9 Condizioni di partecipazione

1. Si applicano le seguenti condizioni minime:

  1. a) almeno tre soggetti giuridici partecipano a un’azione;

  2. b) ciascuno dei tre soggetti giuridici è stabilito in un diverso Stato membro o paese associato; e

  3. c) i tre soggetti giuridici di cui alla lettera b) sono indipendenti l’uno dall’altro, ai sensi dell’articolo 8.

2. Ai fini del paragrafo 1, quando uno dei partecipanti è il CCR, un’organizzazione internazionale di interesse europeo o un soggetto costituito a norma del diritto dell’Unione, si considera che è stabilito in uno Stato membro o in un paese associato diverso dallo Stato membro o paese associato in cui è stabilito un altro partecipante alla stessa azione.

3. In deroga al paragrafo 1, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato in caso:

  1. a) di azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER);

  2. b) dello strumento per le PMI, ove l'azione presenti un evidente valore aggiunto europeo;

  3. c) di azioni di cofinanziamento del programma; e

  4. d) di casi giustificati previsti dal programma di lavoro o dal piano di lavoro.

4. In deroga al paragrafo 1, nel caso di azioni di coordinamento e sostegno e di azioni di formazione e mobilità, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico.

5. Ove opportuno e debitamente giustificato, i programmi di lavoro o i piani di lavoro possono stabilire condizioni aggiuntive, in funzione di esigenze strategiche specifiche o della natura e degli obiettivi dell’azione, ivi comprese condizioni relative al numero di partecipanti, alla tipologia dei partecipanti e al luogo di stabilimento.

Art. 10 Ammissibilità al finanziamento

1. Possono beneficiare di un finanziamento dell’Unione i seguenti partecipanti:

  1. a) i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato o costituiti a norma del diritto dell’Unione;

  2. b) le organizzazioni internazionali di interesse europeo;

  3. c) i soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi individuati nel programma di lavoro.

2. Nel caso della partecipazione di un’organizzazione internazionale o di un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo, nessuno dei quali può beneficiare di un finanziamento conformemente al paragrafo 1, il finanziamento dell’Unione può essere concesso a condizione che sia rispettata almeno una delle condizioni seguenti:

  1. a) la partecipazione è considerata necessaria ai fini della realizzazione dell’azione da parte della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento;

  2. b) tale finanziamento è previsto in un accordo scientifico e tecnologico bilaterale, o in un altro accordo tra l’Unione e l’organizzazione internazionale o, nel caso di soggetti stabiliti nei paesi terzi, il paese in cui è stabilito il soggetto giuridico.

Art. 11 Inviti a presentare proposte

1. Gli inviti a presentare proposte sono pubblicati conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento (UE) n. 1268/12, tenendo conto in particolare della necessità di trasparenza e non discriminazione, nonché di una flessibilità adeguata alla natura variegata dei settori della ricerca e dell'innovazione.

2. Eccezionalmente e fatti salvi gli altri casi previsti dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal regolamento (UE) n. 1268/2012, per le azioni di coordinamento e di sostegno e le azioni di cofinanziamento del programma che devono essere realizzate da soggetti giuridici identificati nei programmi di lavoro o nei piani di lavoro, non sono pubblicati inviti a presentare proposte, purché l'azione non rientri nell'ambito di un invito a presentare proposte.

3. Conformemente alle pertinenti norme di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento (UE) n. 1268/2012, sono previsti termini sufficienti per la preparazione delle proposte, con un ragionevole preavviso dei futuri inviti a presentare proposte attraverso la pubblicazione di un programma di lavoro e un termine ragionevole tra la pubblicazione di un invito a presentare proposte e il termine di presentazione delle proposte.

Art. 12 Inviti congiunti con paesi terzi e organizzazioni internazionali

1. Per finanziare congiuntamente azioni in settori prioritari che presentano interesse comune e vantaggi reciproci attesi, ove vi sia un chiaro valore aggiunto per l'Unione, possono essere pubblicati inviti congiunti a presentare proposte con paesi terzi o le loro organizzazioni e agenzie scientifiche e tecnologiche o con organizzazioni internazionali. Le proposte sono valutate e selezionate mediante procedure congiunte di valutazione e selezione da concordare. Tali procedure di valutazione e selezione garantiscono l’osservanza dei principi di cui al titolo VI del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e coinvolgono un gruppo equilibrato di esperti indipendenti, nominati da ciascuna parte.

2. I soggetti giuridici che beneficiano di un finanziamento dell’Unione concludono una convenzione di sovvenzione con l’Unione o con il pertinente organismo di finanziamento. La convenzione di sovvenzione contiene la descrizione del lavoro che tali partecipanti e soggetti giuridici partecipanti dei paesi terzi coinvolti devono svolgere.

3. I soggetti giuridici che beneficiano di un finanziamento dall’Unione concludono un accordo di coordinamento con i soggetti giuridici partecipanti che beneficiano dei finanziamenti dai paesi terzi o organizzazioni internazionali in questione.

Art. 13 Proposte

1. Le proposte comprendono un progetto del piano di sfruttamento e diffusione dei risultati, laddove previsto nel programma di lavoro o nel piano di lavoro.

2. Le proposte di ricerca sulle cellule staminali embrionali umane comprendono, ove opportuno, i particolari delle misure in materia di licenze e controllo che saranno adottate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati, nonché i particolari concernenti le autorizzazioni etiche che saranno concesse. Per quanto concerne la derivazione di cellule staminali embrionali umane, le istituzioni, le organizzazioni e i ricercatori sono soggetti a un regime rigoroso in materia di licenze e controllo, conformemente al quadro giuridico degli Stati membri interessati.

3. Le proposte che vanno contro i principi etici fondamentali o la normativa vigente in materia o che non sono conformi alle condizioni stabilite nella decisione n. 2013/743/UE, nel programma di lavoro, nel piano di lavoro o nell’invito a presentare proposte possono essere escluse in ogni momento dalle procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione.

4. Se del caso e laddove specificato nel programma di lavoro o nel piano di lavoro, le proposte spiegano come e in quale misura l'analisi di genere è pertinente al contenuto del progetto previsto.

Art. 14 Esame etico

1. La Commissione effettua sistematicamente esami etici delle proposte che sollevano questioni etiche. Tale esame verifica il rispetto dei principi etici e della normativa e, nel caso di ricerche svolte al di fuori dell’Unione, verifica che la ricerca in questione sarebbe stata autorizzata in uno Stato membro.

2. La Commissione rende la procedura dell'esame etico più trasparente possibile e assicura che si svolga tempestivamente evitando, ove possibile, la nuova presentazione di documenti.

Art. 15 Criteri di selezione e di aggiudicazione

1. Le proposte presentate sono valutate sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione:

  1. a) eccellenza;

  2. b) impatto;

  3. c) qualità ed efficienza dell’attuazione.

2. Per le proposte di azioni di ricerca di frontiera nell’ambito del CER si applica esclusivamente il criterio di cui al paragrafo 1, lettera a).

3. Al criterio di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere destinata una maggiore ponderazione per le proposte di azioni di innovazione.

4. Il programma di lavoro o il piano di lavoro stabiliscono ulteriori dettagli circa l’applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 1, e specificano i coefficienti di ponderazione e i punteggi minimi.

5. La Commissione tiene conto della possibilità di una procedura di presentazione articolata in due fasi prevista dalle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/ e del regolamento (UE) n. 1268/2012, se del caso e compatibilmente con gli obiettivi dell'invito a presentare proposte.

6. Le proposte sono classificate sulla base dei risultati della valutazione. La selezione è effettuata sulla base di tale classificazione.

7. Le valutazioni sono effettuate da esperti indipendenti.

8. Nel caso di un soggetto giuridico di cui all'articolo 11, paragrafo 2, o in altre circostanze eccezionali debitamente giustificate, la valutazione può essere effettuata secondo modalità in deroga a quanto stabilito nel paragrafo 7. Ogni qual volta avvenga tale valutazione, la Commissione fornisce agli Stati membri informazioni dettagliate sulla procedura di valutazione utilizzata e sul suo risultato.

9. Nei casi in cui il finanziamento richiesto dell'Unione per l’azione è pari o superiore a 500000 EUR, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento, avvalendosi di strumenti compatibili con il diritto nazionale, verificano anticipatamente la capacità finanziaria unicamente dei coordinatori. Inoltre, qualora vi sia motivo di dubitare della capacità finanziaria del coordinatore o di altri partecipanti sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento ne verificano la capacità finanziaria.

10. Non è verificata la capacità finanziaria dei soggetti giuridici la cui sostenibilità è garantita da uno Stato membro o da un paese associato o quella degli istituti di istruzione secondaria e superiore.

11. La capacità finanziaria può essere garantita da qualsiasi altro soggetto giuridico, la cui capacità finanziaria a sua volta è verificata conformemente al paragrafo 9.

Art. 16 Procedura di riesame della valutazione

1. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento istituiscono una procedura trasparente di riesame della valutazione per i richiedenti che ritengono che la valutazione della loro proposta non sia stata effettuata nel rispetto delle procedure stabilite nel presente regolamento, dal programma di lavoro pertinente, dal piano di lavoro o dall’invito a presentare proposte.

2. Una domanda di riesame si riferisce a una proposta specifica ed è presentata dal coordinatore della proposta entro trenta giorni dalla data in cui la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento informano il coordinatore dei risultati della valutazione.

3. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento sono responsabili dell’esame della richiesta di cui al paragrafo 2. L’esame riguarda unicamente gli aspetti procedurali della valutazione e non il merito della proposta.

4. Un comitato di riesame delle valutazioni, composto da personale della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento, fornisce un parere sugli aspetti procedurali del processo di valutazione. Esso è presieduto da un funzionario della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento, proveniente da un servizio diverso da quello responsabile dell’invito a presentare proposte. Il comitato può raccomandare una delle azioni seguenti:

  1. a) nuova valutazione della proposta essenzialmente da parte di valutatori non coinvolti nella precedente valutazione;

  2. b) conferma della valutazione iniziale.

5. Sulla base della raccomandazione di cui al paragrafo 4, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento adottano una decisione che è notificata al coordinatore della proposta. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento adottano tempestivamente tale decisione.

6. La procedura di riesame non ritarda il processo di selezione delle proposte che non sono oggetto di domande di riesame.

7. La procedura di riesame non pregiudica le altre eventuali azioni che il partecipante può intraprendere conformemente al diritto dell’Unione.

Art. 17 Richieste e reclami

1. La Commissione garantisce l'esistenza di una procedura attraverso la quale i partecipanti possono presentare richieste o reclami in merito al loro coinvolgimento in Orizzonte 2020.

2. La Commissione provvede affinché le informazioni sulle modalità di registrazione delle preoccupazioni, delle richieste o dei reclami siano messe a disposizione di tutti i partecipanti e siano pubblicate online.

Art. 18 Convenzione di sovvenzione

1. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, elabora convenzioni di sovvenzione tipo tra la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento e i partecipanti conformemente al presente regolamento. Qualora sia necessario modificare significativamente una convenzione di sovvenzione tipo, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, procede, se del caso, al suo riesame.

2. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento concludono una convenzione di sovvenzione con i partecipanti. La rimozione o la sostituzione di un soggetto prima della firma della convenzione di sovvenzione è debitamente giustificata.

3. La convenzione di sovvenzione stabilisce i diritti e gli obblighi dei partecipanti, nonché della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento, conformemente al presente regolamento. Essa stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici che diventano partecipanti nel corso dell’attuazione dell’azione, nonché il ruolo e i compiti del coordinatore di consorzio.

4. Sulla base di un requisito di un programma di lavoro o di un piano di lavoro, la convenzione di sovvenzione può stabilire i diritti e gli obblighi dei partecipanti per quanto concerne i diritti di accesso, lo sfruttamento e la diffusione, oltre a quelli stabiliti nel presente regolamento.

5. La convenzione di sovvenzione, se del caso e per quanto possibile, rispecchia i principi generali stabiliti nella raccomandazione della Commissione riguardante la Carta europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l’assunzione di ricercatori, i principi dell'integrità della ricerca, la raccomandazione della Commissione sulla gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze e il codice di buone pratiche per le università e le altre organizzazioni pubbliche di ricerca, nonché il principio della parità di genere di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1291/2013.

6. La convenzione di sovvenzione contiene, se del caso, disposizioni che assicurano il rispetto dei principi etici, ivi compresa l’istituzione di un comitato etico indipendente e il diritto della Commissione di far effettuare un audit etico da esperti indipendenti.

7. In casi debitamente giustificati, sovvenzioni specifiche per le azioni possono rientrare in un partenariato quadro conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento (UE) n. 1268/2012.

Art. 19 Decisioni di sovvenzione

Ove opportuno e in casi debitamente giustificati, la Commissione, conformemente all’articolo 121, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, o il pertinente organismo di finanziamento possono notificare decisioni di sovvenzione invece di concludere convenzioni di sovvenzioni. Le disposizioni del presente regolamento che si riferiscono alle convenzioni di sovvenzione si applicano mutatis mutandis.

Art. 20 Tempi per la concessione della sovvenzione

1. Conformemente all'articolo 128, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, gli inviti a presentare proposte specificano la data prevista entro la quale tutti i richiedenti sono informati in merito ai risultati della valutazione della loro domanda e alla data indicativa per la firma delle convenzioni di sovvenzione o la notifica delle decisioni di sovvenzione.

2. Le date di cui al paragrafo 1 si basano sui seguenti termini:

  1. a) per informare tutti i candidati dei risultati della valutazione scientifica della loro domanda, un termine massimo di cinque mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete;

  2. b) per firmare le convenzioni di sovvenzione con i candidati o comunicare loro le decisioni di sovvenzione, un termine massimo di tre mesi dalla data in cui i candidati idonei sono stati informati.

3. I termini di cui al paragrafo 2 possono essere superati per azioni del CER e in casi eccezionali, debitamente giustificati, in particolare qualora le azioni siano complesse, laddove vi sia un elevato numero di proposte o qualora richiesto dai richiedenti.

4. Ai partecipanti è concesso un periodo di tempo ragionevole per presentare le informazioni e la documentazione necessarie per la firma della convenzione di sovvenzione. La Commissione adotta decisioni e trasmette richieste di informazioni nel più breve tempo possibile. Ove possibile, si evita di presentare nuovamente i documenti.

Art. 21 Tempi per il pagamento

I partecipanti sono pagati tempestivamente conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Una volta effettuato un pagamento al coordinatore, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento lo notificano ai partecipanti.

Art. 22 Sistema elettronico sicuro

Tutti gli scambi con i partecipanti, comprese la conclusione di convenzioni di sovvenzione, la notifica delle decisioni di sovvenzione e ogni loro modifica, possono essere effettuati tramite sistemi elettronici istituiti dalla Commissione o dal pertinente organismo di finanziamento, come stabilito nell'articolo 179 del regolamento (UE) n. 1268/2012.

Sezione II. Attuazione

Art. 23 Attuazione delle azioni

1. I partecipanti attuano le azioni nel rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi di cui al presente regolamento, al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, al regolamento (UE) n. 1268/2012, alla decisione 2013/743/UE, al programma o al piano di lavoro, all’invito a presentare proposte o alla convenzione di sovvenzione.

2. I partecipanti non assumono impegni incompatibili con il presente regolamento o la convenzione di sovvenzione. Qualora un partecipante non adempia i suoi obblighi relativamente all’attuazione tecnica dell’azione, gli altri partecipanti adempiono gli obblighi senza ulteriori finanziamenti dell’Unione, salvo che la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento non li esonerino espressamente da tale obbligo. Nel caso di un partecipante inadempiente, la Commissione, conformemente all'articolo 39, paragrafo 3, lettera a), può trasferire l'importo dovuto dal fondo di garanzia per i partecipanti di cui all'articolo 38 al coordinatore dell'azione. La responsabilità finanziaria di ciascun partecipante si limita ai suoi debiti, fatte salve le disposizioni relative al fondo di garanzia per i partecipanti. I partecipanti garantiscono che la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento siano informati a tempo debito di tutti gli eventi che possono incidere in modo significativo sull’attuazione dell’azione o sugli interessi dell’Unione.

3. I partecipanti attuano l’azione e adottano tutte le misure necessarie e ragionevoli a tal fine. Essi dispongono delle risorse adeguate necessarie per la realizzazione dell’azione. Qualora sia necessario per l’attuazione dell’azione, essi possono invitare terzi, inclusi subappaltatori, per svolgere un lavoro nell'ambito dell’azione o utilizzare risorse rese disponibili da terzi sotto forma di contributi in natura, conformemente alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione. Per il lavoro svolto i partecipanti restano responsabili nei confronti della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento e verso gli altri partecipanti.

4. L'aggiudicazione di subappalti per l'esecuzione di alcuni elementi dell'azione si limita ai casi previsti dalla convenzione di sovvenzione e a casi debitamente giustificati non chiaramente prevedibili al momento dell'entrata in vigore della convenzione di sovvenzione.

5.

I terzi diversi dai subappaltatori possono svolgere un lavoro nell’ambito dell’azione alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione. Il terzo in questione e il lavoro da svolgere sono precisati nella convenzione di sovvenzione.

I costi sostenuti da detti terzi possono essere considerati ammissibili se il terzo soddisfa tutte le seguenti condizioni:

  1. a) sarebbe ammissibile al finanziamento se si trattasse di un partecipante;

  2. b) è un soggetto collegato o ha un collegamento giuridico con un partecipante che implica una collaborazione non limitata all'azione;

  3. c) è identificato nella convenzione di sovvenzione;

  4. d) rispetta le regole applicabili al partecipante a norma della convenzione di sovvenzione in materia di ammissibilità dei costi e controllo della spesa;

  5. e) accetta di essere responsabile in solido con il partecipante per il contributo dell'Unione corrispondente all'importo dichiarato dal terzo, se richiesto dalla Commissione o dal pertinente organismo di finanziamento.

6. I terzi possono inoltre mettere a disposizione di un partecipante risorse per mezzo di contributi in natura a favore dell’azione. I costi sostenuti da terzi in relazione a tali contributi effettuati gratuitamente sono ammissibili al finanziamento, purché soddisfino le condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione.

7. L’azione può comportare un sostegno finanziario a terzi, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal regolamento (UE) n. 1268/2012. Qualora sia necessario per conseguire gli obiettivi di un’azione, gli importi di cui all’articolo 137, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 possono essere superati.

8. L’azione attuata da partecipanti, che sono amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio24, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio25 e della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio26, può comportare o avere come obiettivo principale appalti precommerciali e appalti per soluzioni innovative, qualora previsto da un programma di lavoro o un piano di lavoro e necessario per la sua attuazione. In tali casi, le norme di cui all’articolo 51, paragrafi 2, 4 e 5, del presente regolamento si applicano alle procedure di appalto attuate dai partecipanti.

9. I partecipanti rispettano la normativa nazionale, la regolamentazione e le norme etiche dei paesi in cui l’azione sarà realizzata. Se del caso, i partecipanti chiedono l’approvazione dei pertinenti comitati etici nazionali o locali prima dell’avvio dell’azione.

10. I lavori che prevedono l’uso di animali sono effettuati conformemente all’articolo 13 TFUE e rispettano l’obbligo di sostituire, ridurre e perfezionare l’uso degli animali a fini scientifici conformemente al diritto dell’Unione, in particolare alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio27.

Art. 24 Consorzio

1. I membri di un consorzio che intendono partecipare a un’azione designano, come coordinatore, uno di loro che è identificato come tale nella convenzione di sovvenzione. Il coordinatore è il principale punto di contatto tra i membri del consorzio nelle relazioni con la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento, salvo diversamente specificato nella convenzione di sovvenzione o in caso di inadempimento degli obblighi a norma della convenzione di sovvenzione.

2. I membri di un consorzio che partecipano a un’azione concludono un accordo interno ("accordo consortile") che stabilisce i loro diritti e obblighi riguardo all'attuazione dell'azione conformemente alla convenzione di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nel programma di lavoro, nel piano di lavoro o nell’invito a presentare proposte. La Commissione pubblica orientamenti sulle principali questioni che possono essere sollevate dai partecipanti nei rispettivi accordi consortili.

3.

L' accordo consortile può stabilire, tra l'altro, quanto segue:

  1. a) l'organizzazione interna del consorzio;

  2. b) la distribuzione del finanziamento dell'Unione;

  3. c) le norme in materia di diffusione, sfruttamento e diritti di accesso, supplementari a quelle di cui al titolo III, capo I, del presente regolamento, e alle disposizioni della convenzione di sovvenzione;

  4. d) disposizioni per la composizione di controversie interne;

  5. e) i patti tra i partecipanti in materia di responsabilità, indennizzo e riservatezza.

I membri del consorzio possono stabilire, in seno al consorzio, qualsiasi accordo che ritengano adeguato purché non sia in conflitto con la convenzione di sovvenzione o con il presente regolamento.

4. Il consorzio può proporre di aggiungere o togliere un partecipante o cambiare il coordinatore, conformemente alle pertinenti disposizioni della convenzione di sovvenzione, a condizione che la modifica sia conforme alle condizioni di partecipazione, non incida negativamente sull’attuazione dell’azione e non sia contraria al principio della parità di trattamento.

Sezione III. Forme di sovvenzioni e norme in materia di finanziamento