Sez. 3, Sentenza n. 14257 del 28/06/2011 (Rv. 618323 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Domanda - Oggetto - Successive variazioni relative all'estensione del terreno ed al prezzo offerto - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Disciplina relativa alla precisazione e alla modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni - Inapplicabilità - Sussistenza.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO
In materia di contratti agrari, una volta esercitato, con l'atto introduttivo del giudizio, il diritto di riscatto di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, esso non è più suscettibile, in prosieguo, di variazioni di sorta, nè con riguardo all'estensione del terreno, nè con riferimento al prezzo offerto, essendo preclusa alla parte non soltanto una vera e propria "mutatio libelli", ma anche la mera "emendatio", poiché le nozioni di "mutatio" ed "emendatio libelli", proprie del processo, non sono trasferibili alle dichiarazioni negoziali. Ne consegue l'inapplicabilità della disciplina relativa alla precisazione e alla modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni di cui all'art. 183 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)