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Sez. L, Sentenza n. 759 del 06/02/1986 (Rv. 444305 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - PORTIERE - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ - LAVORO SVOLTO NELLE DOMENICHE E NELLE ALTRE FESTIVITÀ - COMPENSO RELATIVO - DETERMINAZIONE - CRITERI RISPETTIVI - CLAUSOLE CONTRATTUALI PREVEDENTI L'OPERA DI UN SOSTITUTO OVVERO UNA MAGGIORAZIONE IN SUA MANCANZA - ILLEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1986-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444305-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - PORTIERE - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ - LAVORO SVOLTO NELLE DOMENICHE E NELLE ALTRE FESTIVITÀ - COMPENSO RELATIVO - DETERMINAZIONE - CRITERI RISPETTIVI - CLAUSOLE CONTRATTUALI PREVEDENTI L'OPERA DI UN SOSTITUTO OVVERO UNA MAGGIORAZIONE IN SUA MANCANZA - ILLEGITTIMITÀ.*

Il portiere di un immobile urbano ha diritto di percepire, per il lavoro svolto nelle domeniche, la paga giornaliera, pari ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile, con la maggiorazione del 40 per cento e, per il lavoro svolto nelle altre festività, il doppio della paga medesima, ugualmente computata, oltre la maggiorazione del 40 per cento (art. 2 legge 16 aprile 1954 n. 111 e legge 16 maggio 1956 n. 526. Invalide, per contrasto con le norme imperative di legge sul diritto del lavoratore subordinato al riposo ed all'integrale percezione della retribuzione, sono le clausole della contrattazione collettiva che prevedono per il servizio nei giorni mensili festivi l'opera di un sostituto da compensare con quota parte del salario mensile ovvero, mancando il sostituto, la sola maggiorazione del 40 per cento nelle domeniche ed una sola quota di un trentesimo del salario mensile, oltre il 40 per cento, nelle altre festività. (Conf 1080/84, mass n 433235).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 16/04/1954 num. 111 art. 2, Legge 16/05/1956 num. 526

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)