Sez. 2, Sentenza n. 20704 del 10/09/2013 (Rv. 627640 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO | Disposizioni sull'anticipazione dell'erario ex artt. 144 e 146 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Retroattività - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO
In tema di spese di giustizia, le disposizioni degli artt. 144 e 146 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, laddove pongono a carico dell'erario l'anticipazione degli onorari del curatore di un fallimento privo di fondi, non si applicano all'opera professionale interamente resa da un avvocato in favore di una curatela fallimentare prima della loro entrata in vigore, non ricorrendo in materia alcuna deroga legislativa al principio generale di irretroattività .
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 144, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 146 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)