Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 549 del 1987
Massime (1)
Massima n. 3825
- R.pe.f. (imposta sul reddito delle persone fisiche)
- Oneri deducibili
- Interessi passivi
- Limitazione ai soli interessi dipendenti da mutui ipotecari
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
La limitazione della deducibilità - ai fini I.r.pe.f. - degli interessi passivi soltanto se dipendenti da mutui garantiti da ipoteca immobiliare, è giustificata dall'esigenza dell'Amministrazione finanziaria di controllare l'effettiva sussistenza del negozio da cui nascono gli interessi stessi, attraverso la sua realità e la pubblicità della garanzia ipotecaria. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 47 e 53 Cost., della questione di legittimità costituzionale - già dichiarata infondata con sent.n. 143/1982, e manifestamente infondata con ordd.nn. 365/1983, 342/1985 e 263/1987, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - relativa all'art. 10, lett.c, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'art. 5, L. 13 aprile 1977, n. 114, nella parte in cui limita la deducibilità degli interessi passivi ai soli mutui ipotecari).
Norme impugnate
- art. 5 legge 13 aprile 1977, n. 114
- art. 10, lett. c) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. c), del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), come modificato dall'art. 5 l. 13 aprile 1977 n. 114, ordinanza emessa il 5 dicembre 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Brescia, iscritta al n. 281 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un giudizio iniziato da Bonavitacola Oscar ed avente ad oggetto la deducibilità dal reddito percepito nel 1980 (e dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche-irpef) degli interessi su un mutuo contratto per l'acquisto di una casa con l'Enpas e garantito da cessione di parte dello stipendio e da una fideiussione assicurativa, la Commissione tributaria di primo grado di Brescia con ordinanza del 5 dicembre 1985 (reg. ord. n. 281 del 1987) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, come modificato dall'art. 5 l. 13 aprile 1977 n. 114, il quale consentiva la detta deducibilità soltanto nel caso in cui gli interessi fossero stati pagati per effetto di un contratto di mutuo garantito da ipoteca su immobili;
che la limitazione a questo solo tipo di contratto e di garanzia sembrava alla Commissione ingiustificata e perciò contrastante col principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), con la tutela dell'interesse all'acquisto della proprietà dell'abitazione (art. 47 Cost.) e col principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.);
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o l'infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che la questione è manifestamente infondata in quanto già decisa con sentenza n. 143 del 1982 (nonché con le ordinanze nn. 365 del 1983, 342 del 1985 e 263 del 1987);
che con detta sentenza è stato escluso ogni contrasto tra la norma impugnata e gli artt. 3 e 53 Cost., essendo la limitazione della deducibilità degli interessi ai soli mutui ipotecari giustificata dall'esigenza dell'Amministrazione finanziaria di controllare l'effettiva sussistenza del negozio da cui nascono gli interessi stessi, attraverso la sua realità e la pubblicità della garanzia ipotecaria;
che detta giustificazione vale anche ad escludere il prospettato contrasto con l'art. 47 Cost.;
punto 3
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, come modificato dall'art. 5 l. 13 aprile 1977 n. 114, sollevata in riferimento agli artt. 3, 47 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze