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Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali

Testo in vigore al

Art. 36

1. Con effetto dal 1 marzo 1968 sono abrogati: la legge 27 settembre 1963, n. 1315; l'articolo 4 della legge 1 agosto 1964, n. 662; la legge 26 maggio 1965, n. 583 ed il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 754, nonche' l'articolo 6 della legge 30 gennaio 1963, n. 43.

2. L'integrazione temporanea e l'assegno temporaneo previsti dalle norme di cui al precedente comma continuano ad essere corrisposti a titolo di acconto, anche dopo il 1 marzo 1968, salvo successivi conguagli, sino al pagamento della nuova pensione o assegno di pensione e dell'eventuale assegno personale di cui al successivo articolo 37.

Art. 37

1. Nei riguardi dei titolari di pensioni o assegni, cessati dal servizio con decorrenza anteriore al 1 marzo 1968, viene conservata a titolo di assegno personale, non reversibile, da riassorbire in occasione di successivi miglioramenti, l'eventuale differenza fra l'importo complessivo mensile netto del trattamento di quiescenza in godimento al 29 febbraio 1968, e quello risultante dopo l'applicazione dei precedenti articoli dal 31 al 36. Nel raffronto fra i due trattamenti non si considerano le quote di aggiunta di famiglia e l'indennita' integrativa speciale di Cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ne' l'assegno di caroviveri.

2. L'assegno personale di cui al precedente comma e' soggetto soltanto al bollo per tassa di quietanza e va corrisposto anche con la tredicesima mensilita' spettante ai titolari di pensioni ordinarie ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876.

3. Nei confronti del personale al quale si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, la pensione risultante dalla riliquidazione o dall'aumento percentuale e' corrisposta nei limiti del trattamento netto in godimento al 29 febbraio 1968.

Art. 38

1. I precedenti articoli dal 29 al 37 si applicano anche ai titolari di pensione a carico del fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonche' ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134. Il relativo onere e' a carico del fondo e della cassa predetti.

Art. 39

1. L'aumento di pensione e l'eventuale assegno personale derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli dal 31 al 37 non vanno computati:

  1. 1) ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, ultimo comma, e 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni; dall'articolo 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, nonche' dall'articolo 7 della legge 10 febbraio 1962, n. 66;

  2. 2) per la determinazione del limite di reddito previsto dall'articolo 6 della legge 25 novembre 1964, n. 1266.

Art. 40

1. Nei riguardi del personale contemplato dall'articolo 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690, nonche' dall'articolo 26 della legge 13 marzo 1953, n. 165, dall'articolo 7 della legge 16 luglio 1960, n. 727 e dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1962, n. 1743, la differenza tra il trattamento di quiescenza dovuto secondo le norme dei regolamenti comunali e quello previsto dalle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato resta a carico delle amministrazioni comunali ed e' determinata e corrisposta direttamente dalle stesse, agli aventi diritto, per le pensioni decorrenti dal 1 agosto 1954 in poi con effetto dalla stessa data.

Art. 41

1. Sulle quote di pensioni liquidate o da liquidarsi a carico dello Stato ai titolari di pensione ad onere ripartito con altri enti, per cessazioni dal servizio alle dipendenze degli enti stessi, non e' dovuta, dal 1 gennaio 1968, la tredicesima mensilita' prevista a favore dei pensionati dalla legge 26 novembre 1953, n. 876, quando nella liquidazione della pensione siano state o vengano considerate mensilita' aggiuntive allo stipendio annuo.

Art. 42

1. Il supplemento di pensione di cui all'articolo 2 del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, e' liquidato, a decorrere dal 1 marzo 1968, in valore capitale da determinare moltiplicando per dieci l'importo annuo del supplemento stesso per gli aventi diritto nei casi di cessazione dal servizio anteriori alla suddetta data e per quindici nei casi di cessazione a partire dalla data medesima.

Art. 43

1. Per accelerare la riliquidazione delle pensioni prevista nel precedente articolo 31 ed il pagamento delle pensioni stesse, sono autorizzate prestazioni straordinarie da retribuire con i compensi per lavoro straordinario, nei limiti massimi di orario e di spesa mensili previsti dalle vigenti disposizioni nonche' con i compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, per le prestazioni eccezionali, rese con il sistema del cottimo, in eccedenza ai limiti mensili predetti.

2. Il Ministro per il tesoro stabilira', d'intesa con le amministrazioni interessate, i criteri e le modalita' per la esecuzione dei lavori inerenti alla riliquidazione delle pensioni e, con propri decreti, provvedera' alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 44

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge e dei provvedimenti delegati connessi, l'onere a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968 resta stabilito in lire 100 miliardi e - tenuto anche conto degli oneri di cui alla legge 1 agosto 1969, n. 464 - la spesa aggiuntiva per ciascuno degli anni successivi, rispetto al precedente, resta fissata in lire 134,4 miliardi per l'anno 1969, in lire 195 miliardi per l'anno 1970, in lire 277,6 miliardi per l'anno 1971, in lire 105,7 miliardi per l'anno 1972, in lire 13,5 miliardi per l'anno 1973 ed in lire 8,4 miliardi per l'anno 1974.

2. Per le materie di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 16-bis ed all'articolo 25, i provvedimenti delegati determineranno l'onere conseguente ed i relativi mezzi di copertura.

Art. 44-bis

1. I dipendenti civili dello Stato hanno diritto di riunione nell'unita' amministrativa, o di esercizio di servizi o di produzione industriale, durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue. Per le ore di partecipazione alle assemblee verra' corrisposta la normale retribuzione.

2. Le riunioni - che possono riguardare la generalita' dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio d'amministrazione con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al dirigente l'unita' di cui sopra.

3. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso, dirigenti della organizzazione sindacale, anche non dipendenti dalla pubblica amministrazione.

Art. 45

1. I dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.

2. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato in rapporto di una unita' per ogni 5.000 dipendenti in attivita' di servizio. Il conteggio per l'assegnazione delle unita' da collocare in aspettativa e' effettuato globalmente per le amministrazioni dello Stato e per la scuola e singolarmente per ciascuna azienda autonoma.

3. Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali. In relazione alla rappresentativita' delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni interessate.

Art. 46

1. Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo 45 sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica o categoria o classe di appartenenza, escluse soltanto le indennita' che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

2. Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennita' per rimborso spese.

3. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

4. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.

Art. 47

1. I dipendenti civili delle amministrazioni di cui al precedente articolo 45 che siano componenti degli organi collegiali statutari delle varie organizzazioni sindacali del personale civile dello Stato e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall'ufficio, stabilimento o scuola per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attivita' sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione e' concessa per tre dipendenti per Ministero, azienda autonoma od ordine scolastico e per una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tale fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, le amministrazioni possono eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti.

Art. 48

1. Al personale di cui al precedente articolo 47 competono, oltre al trattamento ordinario, i compensi o le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per lavoro straordinario in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

2. I periodi di assenza autorizzata sono cumulabili con il congedo ordinario e straordinario e sono utili a tutti gli altri effetti, giuridici ed economici.

Art. 49

1. Nelle sedi centrali e periferiche delle Amministrazioni di cui al precedente articolo 45 e' concesso alle varie organizzazioni sindacali del personale civile dello Stato l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti ed altri scritti o stampati, conformi alle disposizioni generali sulla stampa e contenenti notizie di carattere esclusivamente sindacale.

2. A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e', altresi', concesso nella sede centrale dei singoli Ministeri e delle aziende autonome, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilita' obiettive e secondo le modalita' che saranno determinate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 50

1. I dipendenti civili dello Stato hanno facolta' di rilasciare delega esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

2. La delega ha validita' dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all'amministrazione di appartenenza e alla organizzazione sindacale interessata.

3. Le trattenute operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti, in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalita' da concordare.

Art. 51

1. Le norme delegate previste dagli articoli 1, 3 e 25 della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con quelli per l'interno, il tesoro, le finanze e il bilancio e la programmazione economica e con l'obbligo di sentire preventivamente le regioni per quanto attiene all'ordinamento degli uffici periferici dello Stato; le regioni potranno comunicare le proprie osservazioni entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione delle norme proposte. Decorso tale termine le norme verranno sottoposte, unitamente alle eventuali osservazioni delle regioni, al parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

2. Le altre norme delegate previste dalla presente legge saranno emanate con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti e con quello per il tesoro, previo parere di una commissione composta da nove senatori e da nove deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei Presidenti dei gruppi stessi.

3. Per i pareri sulla materia riguardante i dipendenti dello Stato, escluso il personale di cui al successivo comma, la commissione e' integrata da:

  1. 1) sei dipendenti dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro incaricato per la riforma della pubblica amministrazione;

  2. 2) sei rappresentanti degli impiegati civili dello Stato nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

4. Per i pareri sulla materia riguardante il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, la commissione e' integrata da dodici membri, di cui otto nominati dal Consiglio superiore della magistratura tra i magistrati ordinari e quattro nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati delle magistrature speciali e gli avvocati dello Stato.

5. Si prescinde dal parere della commissione di cui al primo comma qualora questo non sia espresso entro 60 giorni dalla richiesta del Governo e dal parere della commissione di cui al secondo comma e successivi qualora non sia espresso entro 30 giorni.

6. Alle esigenze di servizio connesse alla attuazione della presente legge e di quella sui provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario, ed all'applicazione dei decreti in esse previsti si provvede con personale delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da collocare fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 58 e 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel limite di un contingente da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 52

1. All'onere di lire 100° miliardi per l'anno finanziario 1968 - comprensivo di quello derivante dall'attribuzione di una indennita' mensile alle categorie di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, previsto da separato provvedimento legislativo - si provvede quanto a lire 25 miliardi a carico del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e quanto a lire 75 miliardi mediante riduzione del corrispondente fondo per l'anno finanziario 1968.

Art. 53

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare negli anni finanziari 1968, 1969, 1970 e 1971, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed agli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni autonome dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 19683
SARAGAT
MORO - BERTINELLI - REALE - PIERACCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE