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Sez. 1, Ordinanza n. 22924 del 08/08/2025 (Rv. 675969-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Fallimento - Opposizione allo stato passivo proposta dal creditore - Mancata impugnazione del curatore o di altro creditore - Divieto di reformatio in peius - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675969-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

In tema di opposizione allo stato passivo, è vietata al giudice dell'opposizione la reformatio in peius del provvedimento adottato dal giudice delegato nei confronti del creditore opponente in mancanza dell'impugnazione da parte del curatore del fallimento o di un altro creditore,

eventualmente incidentale, ai sensi dell'art. 98, comma 3, l.fall., attesa la natura impugnatoria del giudizio di opposizione, nell'ambito del quale vale il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato da ricondurre alla necessità di rispettare il giudicato interno formatosi sulle parti della decisione non oggetto di impugnazione.

Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 329, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)