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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 449 del 1991

Decisione
decisa il 1991-12-04, depositata il 1991-12-13
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:449
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 17177

  • Reati militari
  • Diffamazione aggravata
  • Reato punibile su richiesta del comandante di corpo
  • Consentito esercizio di tale potere anche al comandante di corpo che sia parte offesa del reato
  • Riconosciuta violazione dei principi di imparzialità e ragionevolezza
  • Illegittimità costituzionale parziale.
Leggi la massima
L'aver condizionato l'esercizio dell'azione penale per determinati reati militari, fra cui la diffamazione aggravata, alla richiesta del Comandante del Corpo a cui l'imputato appartiene, e non alla querela della parte offesa, è giustificato dal fatto che nei reati militari è sempre presente la lesione di un interesse pubblico (offesa alla disciplina ed al servizio) che non tollera la subordinazione all'interesse privato caratteristica della querela. Tuttavia l'esigenza - indispensabile corollario del combinarsi dei principi di imparzialità e ragionevolezza - che colui il quale deve attivare la condizione di promovibilità dell'azione penale sia il più possibile estraneo ai fatti per cui si procede e il rischio che la decisione sull'opportunità di procedere o no possa apparire quanto meno non serena, non consentono che l'esercizio della richiesta di procedimento sia rimessa al Comandante del Corpo anche nel caso in cui questi sia parte offesa dal reato. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, c.p.m.p., nella parte in cui non prevede che i reati ivi previsti, allorché il militare colpevole sia la persona offesa dalla condotta contestata, siano puniti a richiesta del comandante di altro ente superiore. - Sul fondamento dell'istituto della richiesta del Comandante di Corpo: S. n. 42/1975.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1991 dal Tribunale militare di Bari nel procedimento penale a carico di Tinelli Antonio, iscritta al n. 388 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto in fatto

punto 1
Nel corso di un procedimento penale a carico di un sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, imputato di diffamazione aggravata duplice, il Tribunale militare di Bari, rilevato che la richiesta di procedimento - necessaria per la procedibilità del reato - era stata proposta dal comandante del corpo che, nella specie, era proprio uno dei due ufficiali diffamati, ha sollevato, con ordinanza emessa il 4 aprile 1991, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui consente, per i reati punibili su richiesta del comandante di corpo, che questi possa esercitare tale facoltà anche quando egli stesso sia la persona offesa dal reato. Osserva il giudice a quo come la richiesta in oggetto, rappresentando un giudizio (circa la convenienza ed opportunità del procedimento penale in ordine a fatti di scarsa rilevanza) che il comandante compie con riguardo non solo alle circostanze ed alla personalità del soggetto attivo ma anche agli interessi di servizio e di coesione del corpo, si traduce in una decisione non motivata, e quindi insindacabile da parte del giudice. Tale attività non potrebbe essere improntata a criteri di personale disinteresse ed imparzialità quando quest'ultimo sia la persona offesa dal reato. La mancanza di estraneità al fatto, propria di colui che compie questa delicata valutazione, renderebbe plausibile il sospetto che il comandante possa essere influenzato nel giudizio da considerazioni private e personali, con conseguente pregiudizio di un corretto esercizio del pubblico potere e violazione del precetto di cui all'art. 97 della Costituzione. Un ulteriore profilo d'illegittimità sarebbe poi ravvisabile nella disparità di trattamento tra soggetti, autori di fatti identici, ma esposti ad una più severa valutazione quando risulti offeso dal reato chi deve proporre la richiesta.
punto 2
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria d'infondatezza osservando che, nei casi come quello in esame, "ragioni d'opportunità, se non addirittura l'astensione" da parte del comandante del corpo "faranno sì che la facoltà di richiesta sia devoluta ( ..) ad un'autorità superiore".

Considerato in diritto

punto 1
Il Tribunale militare di Bari dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace nella parte in cui consente che il comandante di corpo possa inoltrare la richiesta di procedimento, per i reati punibili con la reclusione militare non superiore a sei mesi, anche nel caso in cui egli stesso sia la persona offesa dal reato. L'esercizio di tale facoltà concreterebbe violazione del principio di buon andamento della P.A. per la probabile mancanza di imparzialità, nonché del principio di eguaglianza per la disparità di trattamento che si verificherebbe rispetto a chi abbia commesso i medesimi fatti senza peraltro coinvolgere il proprio comandante.
punto 2
La questione è fondata. Questa Corte ha a suo tempo chiarito come nei reati militari sia sempre insita "un'offesa alla disciplina e al servizio, una lesione quindi di un interesse eminentemente pubblico che non tollera subordinazione all'interesse privato caratteristico della querela. Su questo presupposto si è preferito attribuire al comandante del corpo, con l'istituto della richiesta preveduto dalla norma impugnata, una facoltà di scelta tra l'adozione di provvedimenti di natura disciplinare ed il ricorso all'ordinaria azione penale considerando che vi sono dei casi in cui, per la scarsa gravità del reato, l'esercizio incondizionato dell'azione penale può causare un pregiudizio proporzionalmente maggiore di quello prodotto dal reato stesso" (sent. n. 42 del 1975). Ciò posto, per quanto sia doveroso accreditare a chi esercita il comando doti di imparzialità e distacco anche in caso di personale coinvolgimento come parte lesa da un reato, non può obiettivamente escludersi che l'aver subito un'offesa renda più difficile l'esercizio della scelta circa la via da seguire - penale o disciplinare - per punire l'autore della condotta. L'esigenza che colui il quale deve attivare la condizione di promovibilità dell'azione penale sia il più possibile estraneo ai fatti per cui si procede è indispensabile corollario del combinarsi dei princip/' d'imparzialità e di ragionevolezza. Ciò apparirebbe più evidente quando fosse la norma stessa a fornire la soluzione razionale del caso in esame, nel senso, cioè, che la richiesta debba obbligatoriamente promanare dal comandante dell'ente immediatamente superiore, secondo la terminologia adottata dal legislatore, ogni volta che il comandante del corpo a cui appartiene il militare colpevole della condotta ipotizzata come reato sia parte offesa dalla medesima. Il soggetto gerarchicamente sovraordinato, in posizione di terzietà, è per definizione in grado di assicurare ciò che il comandante di corpo offeso potrebbe, anche inconsapevolmente, non garantire. Nella valutazione soggettiva, infatti, se può apparire trascurabile un danneggiamento a cosa mobile di speciale tenuità (ipotesi richiamata espressamente dalla norma impugnata), non altrettanto può avvenire quando ad essere lesa sia la propria reputazione: il rischio di una decisione, quanto meno non serena, sull'opportunità che si proceda o meno penalmente, renderebbe sospetta di non imparzialità la tutela degli affermati interessi di carattere pubblico.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che i reati ivi previsti siano puniti a richiesta del comandante di altro ente superiore, allorché il comandnate del corpo di appartenenza del militare colpevole sia la persona offesa dalla condotta contestata. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991. Il presidente: CORASANITI Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze