Sez. 3, Sentenza n. 864 del 28/03/1970 (Rv. 346230 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE - AMMISSIBILITA - FUNGIBILITA DEL FACERE - NECESSITA - OBBLIGO EX ART 10, QUARTO COMMA, LEGGE N 253 DEL 1950 - ESECUZIONE FORZATA - INAMMISSIBILITA.*
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE - AMMISSIBILITA - FUNGIBILITA DEL FACERE - NECESSITA - OBBLIGO EX ART 10, QUARTO COMMA, LEGGE N 253 DEL 1950 - ESECUZIONE FORZATA - INAMMISSIBILITA.*
Gli obblighi di fare, dei quali gli aventi diritto possono, a norma dell'art 2931 cod civ e con le modalita prescritte dagli artt 612 e segg cod proc civ, ottenere l'esecuzione forzata a spese dell'obbligato, sono soltanto quelli che hanno per oggetto un facere fungibile, cioe quelli in cui la prestazione puo essere eseguita per opera di altri, senza la cooperazione del debitore e con effetto realizzativo del bene che ne Forma l'oggetto. Tale non e l'Obbligo, stabilito dall'art 10, ultimo comma, della legge 23 maggio 1950, n 253, a carico del locatore che si sia avvalso della facolta di cui al n 2 dello stesso articolo, di dare in locazione al conduttore altro appartamento dello stesso numero di vani di quello precedentemente occupato e alle stesse condizioni.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2931, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)