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Sez. 4, Sentenza n. 2199 del 02/07/1998 Cc. (dep. 30/07/1998) Rv. 212113 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Giudizio direttissimo - Convalida dell'arresto e applicazione di custodia cautelare in carcere - Incompatibilità a partecipare al giudizio direttissimo - Insussistenza.
Stato
decisa il 1998-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212113-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO

Non sussiste incompatibilità a partecipare al giudizio direttissimo del giudice che abbia convalidato l'arresto ed applicato una misura cautelare nei confronti dell'imputato. Infatti, secondo il codice di rito, lo stesso giudice che ha proceduto alla convalida è automaticamente designato a svolgere il giudizio direttissimo, rispetto al quale sono prodromici tutti quegli atti che lo stesso giudice deve compiere e che, proprio perché funzionali allo svolgimento di quel rito, non costituiscono pronunce autonome che possono determinare pregiudizio. (V. Corte Cost. 31 maggio 1996, n. 117).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 449 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 449 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)